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Colf e badanti: rinviati i contributi e le rate Inps

Vittorio Spinelli martedì 7 aprile 2020
Un velo di silenzio aleggia sul ruolo delle colf e badanti che si dedicano alle famiglie "chiuse" dal coronavirus. Due mesi densi di provvedimenti delle pubbliche autorità, nessuno dei quali ha però preso in considerazione la condizione lavorativa e sociale delle lavoratrici domestiche nei giorni dell'emergenza. Solo il decreto n. 18 (art. 37) rinvia al 10 giugno 2020 il versamento dei contributi per lavoro domestico relativi al primo trimestre 2020. Si tratta di un provvedimento a favore dei datori di lavoro, e in particolare degli Avvisi di pagamento pagoPA già inviati dall'Inps con scadenza 10 aprile. Per questo rinvio non si applicano sanzioni e interessi. Ricadono nel primo trimestre i contributi per le ore lavorate tra il 29 dicembre 2019 e sabato 28 marzo 2020. Eventuali pagamenti effettuati nel periodo di sospensione non possono essere rimborsati.
A breve distanza, il 10 luglio, seguirà la scadenza dei contributi domestici del secondo trimestre 2020. Non è detto che, seguendo gli sviluppi dell'emergenza economica in corso, più che quella sanitaria, anche la scadenza di luglio possa essere oggetto di differimento, ed essere rinviata al 10 settembre, anche per alleggerire il mese di agosto da adempimenti inusuali.
In ogni caso gli Avvisi Inps di pagamento, ordinari o differiti, devono essere versati singolarmente e alla scadenza, perché ogni bollettino ha la duplice funzione di attestato di pagamento per il datore di lavoro e di contemporaneo accredito dei contributi per la lavoratrice.
Rateazioni. Con un recente messaggio (n.1374) l'Inps precisa che la sospensione generalizzata dei versamenti si applica anche alle rateazioni già concesse o in corso di definizione che ricadono nel periodo di sospensione. Anche questa agevolazione va riferita per i datori di lavoro domestico, com-presa la prima rata, al periodo 23 febbraio-31 maggio 2020. Entro la data di ripresa dei versamenti, il 10 giugno per le famiglie, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi con scadenza nel periodo temporale interessato.
Qualora la sospensione interessi già la prima delle rate accordate (la cosiddetta "rata contante") il piano di ammortamento sarà già considerato validamente emesso e fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate interessate dalla sospensione.