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Bonus infanzia, i calcoli dell'Inps

Vittorio Spinelli martedì 12 novembre 2013
Il bonus per la baby sitter o per l'asilo nido, richiesto dalle madri lavoratrici lo scorso luglio, presenta non poche difficoltà di applicazione. Sono infatti numerose le variabili alle condizioni lavorative delle donne interessate, come pure nelle strutture che si occupano dei servizi per l'infanzia. Gli ultimi chiarimenti dell'Inps sulla materia spaziano dai casi di disoccupazione della madre fino ad una possibile restituzione del bonus.Disoccupazione. La cessazione del rapporto di lavoro della madre beneficiaria comporta il ricalcolo dei tre mesi di congedo facoltativo tutelati col bonus. L'Inps ricorda che la legge ha previsto il beneficio a partire dal 12 luglio scorso (giorno successivo alla chiusura del bando di ammissione). Questa data vale come inizio del bonus per le lavoratrici che avevano già concluso il periodo di assenza obbligatoria post partum. Invece se l'assenza obbligatoria è terminata dopo il 12 luglio, il bonus inizia solo dopo la conclusione dello stesso congedo. Premessi questi calcoli, in ogni caso il bonus si interrompe il giorno di cessazione del rapporto lavorativo. Undici mesi. È questo, secondo la legge, il periodo successivo al congedo obbligatorio di maternità, durante il quale è consentito alla madre richiedere il beneficio. Tuttavia, il bonus deve essere riconosciuto anche alle donne che, al momento della presentazione della domanda, si trovavano nel tempo compreso tra i 4 mesi precedenti la data presunta del parto e gli 11 mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio.Part time. Quando, nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, il lavoro della mamma passa dal tempo pieno al parziale (oppure viceversa), il bonus deve essere rideterminato a seguito di questa modifica. Si seguono così gli stessi criteri del caso di cessazione dal lavoro e si applica al bonus la stessa percentuale del part time.Recuperi. Il bonus deve essere restituito in caso di rinuncia, oppure per esclusione o ricalcolo conseguenti a verifiche dell'Inps sulla presenza dei requisiti. La restituzione è dovuta anche quando il bonus è stato già riscosso dalla baby sitter.Asili nido. Gli asili nido che inizialmente non si erano iscritti fra le strutture accreditate per il bonus possono ancora registrarsi nell'elenco pubblicato sul sito dell'Inps. La domanda, comunica l'Istituto, va presentata esclusivamente per via telematica dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provvisti di delega). Per una corretta iscrizione, è necessario inserire anche i dati necessari per il pagamento del servizio (per esempio l'Iban e il beneficiario).Agli asili nido già accreditati l'Inps pagherà la retta mensile fino ad un massimo di 300 euro, dietro regolare fattura (tante quante i bambini assistiti), indirizzata alla sede provinciale dell'Istituto, insieme ad una “delegazione liberatoria di pagamento”. L'importo del contributo è comprensivo di tutti gli oneri inerenti.