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Aumenti alle pensioni di guerra

Vittorio Spinelli martedì 2 settembre 2003
Aumentano le pensioni di guerra per effetto della legge 234, appena pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. L'incremento è di 120 euro l'anno per le vedove e gli orfani inabili di militari e di civili morti per causa di guerra, indicati nella tabella G del Dpr 915/78. Per i titolari delle pensioni di riversibilità elencate alla tabella N (vedove di militari e civili già provvisti di pensioni di guerra e deceduti) sono stabiliti i nuovi livelli di pensione: 2^ categoria: 1.838,66 euro - 3^ categoria: 1.624,68 - 4^ categoria: 1.426,05 - 5^ categoria: 1.223,09 - 6^ categoria: 1.018,78. Gli aumenti, di cui beneficiano oltre 150 mila pensionati, decorrono tutti dal 1° gennaio 2003 e, solo per questo anno, non sono soggetti al periodico innalzamento collegato per legge alle retribuzioni del settore industria. Rischiano però di produrre effetti indesiderati per i pensionati di guerra che riscuotono anche l'assegno (o pensione) sociale dell'Inps oppure una prestazione come invalido civile. Infatti, l'importo della pensione di guerra non viene mai considerato fra i redditi personali, ma la Corte Costituzionale (ordinanza n. 143/2001) ha deciso che deve essere calcolato per ottenere gli assegni dell'Inps. Di conseguenza, l'attuale aumento di pensione può lievitare il reddito personale oltre il limite di legge e condizionare l'importo base dell'altra pensione. Le nuove situazioni potranno essere verificate solo il prossimo anno, in quanto la legge stabilisce di prendere in esame i redditi dell'anno precedente, cioè il 2003, durante il quale non deve essere stato superato il livello di 11.522,55 euro. Nella peggiore delle ipotesi, non è possibile rinunciare alla pensione di guerra, in quanto si tratta di una rendita liquidata a suo tempo dietro formale richiesta dell'interessato. In ogni caso, eventuali somme percepite in più senza diritto dai pensionati di guerra, ma senza dolo, non devono essere restituite, in virtù della sanatoria a favore della categoria disposto dalla legge 236/2000. Gli aumenti non hanno invece alcuna influenza sulle eventuali maggiorazioni già in pagamento riconosciute sugli altri assegni. Matrimonio della vedova. La pensione di guerra, come ha dichiarato la Corte dei Conti, ha natura risarcitoria del danno patito per la morte del congiunto. Pertanto la vedova che si risposa non corre il rischio di perdere la pensione, indipendentemente dal reddito del nuovo coniuge. Invalidi di guerra. I grandi invalidi e i soggetti assimilati sono considerati dalla legge 488/98 come persone con grave handicap e sono esentati dai periodici accertamenti sanitari delle Asl. Ai fini dei permessi lavorativi riconosciuti ai familiari che li assistono, l'Inps rende noto che il documento pensionistico di cui sono in possesso i grandi invalidi può validamente sostituire i certificati di grave handicap da richiedere alle competenti Commissioni delle Asl.