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Assegni familiari, i nuovi importi

Vittorio Spinelli martedì 15 luglio 2003
Sono aumentati dal 1° luglio i limiti di reddito che danno diritto agli assegni familiari per i lavoratori dipendenti e pensionati, con figli o senza figli. In base al particolare meccanismo previsto dalla legge 153/1988, si applica ora all'assegno per il nucleo familiare l'aumento del costo della vita calcolato tra l'anno 2001 e l'anno 2002 (+ 2,4%). L'adeguamento ha tuttavia effetto sugli assegni pagabili dal 1° luglio 2003 e fino al 30 giugno 2004.
L'importo dell'assegno varia secondo la presenza nella famiglia di entrambi i genitori, di orfani, di persone inabili, di altri familiari maggiorenni a carico. Le diverse combinazioni familiari creano ben 15 tabelle di importi, predisposte dall'Inps ed allegate alla circolare n. 110 del 24 giugno scorso, ciascuna con riferimento a 16 scaglioni di reddito. Ad esempio, una famiglia composta di entrambi i genitori e un figlio minorenne riceverà da luglio 2003 un assegno di 12,91 euro se il reddito familiare si attesta tra i 31.133 e i 39.463 euro. Oltre questa soglia si perde ogni diritto. L'assegno sarà invece di importo via via maggiore, fino ad un massimo di 130,66 euro, in relazione a fasce di reddito più basse. Con due figli a carico la soglia massima di reddito è ora di 45.017 euro, con tre figli di 47.793 euro. Se fa parte della famiglia anche una persona inabile, le fasce di reddito indicate salgono, rispettivamente, a 48.718, 54.272, 57.049 euro. Reddito familiare. Il reddito da considerare è quello percepito dai singoli componenti della famiglia nel 2002.Vi rientrano tutti i redditi assoggettabili all'Irpef e i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte. Sono escluse, invece, le pensioni tabellari ai militari di leva, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, le indennità ai ciechi, ai sordi e agli altri invalidi civili, le indennità di trasferta, i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati per cassa integrazione. Inoltre, il reddito complessivo deve essere composto, per almeno il 70%, da redditi da lavoro dipendente o da relative pensioni o da altre prestazioni previdenziali.
Parasubordinati. Le disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare stabilite per i lavoratori dipendenti sono valide anche per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i venditori porta a porta e i liberi professionisti senza propria cassa di previdenza. Per queste categorie, il requisito del 70% minimo del reddito deve essere composto da compensi per attività parasubordinate; se nella famiglia è presente anche reddito da lavoro dipendente, questo concorre al raggiungimento del 70%. L'assegno è pagato direttamente dall'Inps e solo per i mesi per i quali è stata versata la contribuzione, facendone richiesta dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riscossione dei compensi lavorativi.