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Agenti, il supplemento è «doc»

Vittorio Spinelli martedì 5 agosto 2008
Acque agitate per l'Enasarco, l'ente di previdenza integrativa degli agenti e dei rappresentanti di commercio, oggetto di continue pressioni sindacali per un commissariamento dell'ente o per un trasferimento armi e bagagli all'Inps. A meno di consistenti misure finanziare, i bilanci della Fondazione Enasarco sembrano, infatti, non garantire il pagamento delle pensioni a lungo termine. Tuttavia, indipendentemente dalle prossime sorti della Fondazione, una recente sentenza del Tribunale di Roma, n.2063/2008, ha aggiunto un timbro di regolarità sul "Regolamento" dell'ente (già bersaglio di contestazioni da parte degli iscritti) e, in particolare, sulle norme per il calcolo dei supplementi.
Il Regolamento dispone che, se l'agente prosegue l'attività dopo il pensionamento (con la stessa agenzia o con nuovi rapporti), venga costituita una nuova posizione assicurativa, dalla quale scaturisce il diritto ad un supplemento di pensione, calcolato sulla media delle provvigioni maturate. Tempo minimo per ottenere il supplemento è una "anzianità contributiva" di cinque anni secondo l'Enasarco, invece, secondo un agente in causa, è l'intera carriera lavorativa. La conseguenza, secondo le due interpretazioni, è un supplemento di importo molto differente.
Ragionando sulle regole di calcolo, il Tribunale ha confermato che, dopo il regolare pensionamento, deve essere creata una nuova posizione assicurativa, e solo da questa prende vita il supplemento di pensione. La nuova posizione è autonoma e distinta da quella precedente, che ha già prodotto i suoi effetti pensionistici. Il calcolo dei supplementi va quindi riferito solo al quinquennio, con la sua media provvigionale, che segue la pensione. Non avrebbe senso, infatti, considerare le provvigioni per un periodo di cinque anni e proiettare la media così ottenuta all'intera anzianità contributiva. Sarebbe inoltre annullato il dovuto rapporto tra contributi e prestazione pensionistica.
Contributi volontari. Gli agenti e i rappresentanti che chiedono di fare i versamenti volontari in una qualsiasi gestione dell'Inps troveranno le porte aperte. Di norma, chi è iscritto obbligatoriamente ad una previdenza non può versare volontariamente in un'altra. Tuttavia l'iscrizione Enasarco, benché questi gestisca una previdenza obbligatoria, non è di ostacolo ad altre contribuzioni volontarie. Come precisa l'Inps, la Fondazione non rientra tra le forme «sostitutive od esclusive» dell'assicurazione generale obbligatoria, incompatibili con la volontaria Inps.
Contributi obbligatori. Indipendentemente dal differimento di quest'anno al 20 agosto delle scadenze in campo fiscale e previdenziale, dopo la pausa di ferragosto, entro il giorno 20 sono dovuti i contributi al fondo di previdenza relativi al 2° trimestre 2008 (aprile - giugno), sulla base delle provvigioni dovute anche se non pagate ed utilizzando esclusivamente il sistema on line.