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Adozioni, si rafforzano i congedi

Vittorio Spinelli martedì 5 luglio 2011
Le lavoratrici autonome commercianti, artigiane, coltivatrici dirette e imprenditrici agricole che adottano o che ricevono in affidamento un minore, hanno diritto allo stesso congedo parentale (la ex astensione facoltativa dal lavoro) riconosciuto alle lavoratrici dipendenti. Finora la parità di trattamento fra le diverse categorie lavorative è stata impedita dal requisito dell'età del minore da adottare o da avere in cura. Solo per le dipendenti la legge aveva stabilito che il minore dovesse avere un'età massima di 12 anni. E soltanto per analogia il limite dei 12 anni era stato applicato anche al settore autonomo. Dal 2008 il limite dell'età è stato completamente eliminato per le lavoratrici dipendenti, senza tuttavia aggiungere riferimenti validi per il lavoro autonomo. Lo fa ora l'Inps che, in base ad una lettura sistematica delle norme in materia, ha stabilito che non può essere richiesta una particolare età del minore anche per le lavoratrici autonome interessate alle adozioni, sia nazionali sia internazionali, e agli affidamenti.
Il decreto 151/2001 prevede il congedo parentale per un periodo massimo di tre mesi e da utilizzare entro un anno dall'ingresso nella famiglia del minore adottato o affidato. Resta ferma la regola che il congedo parentale non è comunque fruibile dalle lavoratrici autonome oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore adottato o affidato.
Indennità di maternità. Il sostegno economico che accompagna il congedo parentale delle lavoratrici autonome ha una sua disciplina distinta da quella dello stesso congedo. L'indennità di maternità per i tre mesi successivi all'ingresso effettivo del minore nella famiglia spetta a condizione che egli non abbia superato i 6 anni di età nei casi di adozione o affidamento nazionale, adottivo o non pre-adottivo. E se si tratta di adozione o affidamento pre-adottivo internazionale è richiesto che non abbia superato i 18 anni. Per il 2011 sono in vigore i seguenti importi giornalieri dell'indennità: a) 44,49 euro per le artigiane e le commercianti, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2011; b) 38,96 euro per le coltivatrici dirette e le imprenditrici agricole con riferimento agli eventi avvenuti nel 2011, anche quando il periodo indennizzabile sia iniziato nel 2010.
Contributi 2010. Il rinvio della scadenza per il pagamento delle imposte dal 16 giugno a domani 6 luglio riguarda anche la scadenza dei contributi previdenziali che coincide con il versamento fiscale. L'agevolazione interessa le lavoratrici e i lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti ed i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. L'Inps precisa che lo slittamento non comporta alcun onere aggiuntivo. Ai contribuenti lavoratori autonomi, l'Istituto ha inviato la necessaria documentazione. I liberi professionisti versano il saldo degli acconti pagati nel 2010 e il primo acconto relativo ai redditi del 2011.