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Diritto canonico. Il Papa riforma le sanzioni penali nella Chiesa. Ecco i nuovi reati

Mimmo Muolo martedì 1 giugno 2021

Cambia il libro sesto del Codice di Diritto Canonico, quello riservato al diritto penale.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni tuttavia viene differita al prossimo 8 dicembre, “affinché tutti possano agevolmente comprendere a fondo le disposizioni di cui si tratta”, come scrive il Papa nella Costituzione apostolica Pascite gregem Dei, presentata oggi nella Sala Stampa della Santa Sede, insieme con le novità, dall’arcivescovo Filippo Iannone e dal vescovo Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, rispettivamente presidente e segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Tra le norme inserite nella nuova stesura del Libro VI, vi è il canone 1397: “Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica latae sententiae”.

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Il canone 1398, invece, dispone che “sia punito con la privazione dell’ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo (non commettere atti impuri, ndr) con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela”.

Stesse pene per il chierico che “recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate”; e anche per il chierico che “immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione”.

Importante anche il canone 1326: “Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell’autorità o dell’ufficio per commettere il delitto”. La stessa norma vale per chi “dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà”; per “chi, essendo stabilita una pena per il delitto colposo, previde l’evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto”; e, infine, per “chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita”.

Le nuove norme, inoltre, riducono il tasso di discrezionalità nell’applicazione delle sanzioni.

Secondo l’arcivescovo Iannone, una delle esigenze che ha spinto alla riforma è stata “la presenza all’interno delle comunità di alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia”. Questi fatti hanno portato a “maturare l'esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative"; si “è avvertita l'esigenza di riscoprire il diritto penale – ha proseguito il presidente del dicastero vaticano per i Testi Legislativi -, di utilizzarlo con maggior frequenza, di migliorarne le possibilità di concreta applicazione”, per meglio definire “un quadro sistematico e aggiornato della realtà in continua evoluzione”.

La riforma, dunque, ha sottolineato ancora il presule, era “necessaria e da lungo tempo attesa”. E ha “lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro VI, ora abrogati”.

Tra le novità, oltre ad una più sistematica distribuzione dei canoni rispetto alla stesura del 1983, sono stati incorporati al Codice reati tipizzati in questi ultimi anni in leggi speciali, come la tentata ordinazione di donne; la registrazione delle confessioni; la consacrazione con fine sacrilego delle specie eucaristiche.

Monsignor Arrieta Ochoa de Chinchetru ha anche ricordato che “sono state incorporate poi alcune fattispecie presenti nel Codex del 1917 che non vennero accolte nel 1983. Ad esempio, la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l’occultamento all’autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri”.

A queste vanno aggiunte alcune fattispecie nuove, come ad esempio la violazione del segreto pontificio; l’omissione dell’obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale; l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato; l’abbandono illegittimo del ministero.

“In modo particolare – ha spiegato ancora il vescovo -, sono stati tipizzati reati di tipo patrimoniale come l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione".

Inoltre, è stato tipizzato un nuovo reato previsto per il chierico o il religioso che “oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica – anche in ambito civile –o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 § 4” che vieta ai chierici l’amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario”.

Infine, come ultima novità, il reato di abuso di minori è ora inquadrato non all’interno dei reati contro gli obblighi speciali dei chierici, bensì come reato commesso contro la dignità della persona. “Il nuovo canone 1398 – ha precisato Arrieta - comprende dunque a questo riguardo le azioni compiute non solo da parte dei chierici, che come si sa appartengono alla giurisdizione riservata della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche i reati di questo tipo commessi da religiosi non chierici e da laici che occupano alcuni ruoli nella Chiesa, così come eventuali comportamenti del genere, con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso di autorità”.

I criteri ispiratori della modifica

Le modifiche introdotte nel nuovo Libro VI rispondono fondamentalmente a tre criteri direttivi.

Come ha ricordato Arrieta, “in primo luogo, il testo contiene adesso una adeguata determinatezza delle norme penali che prima non c’era, al fine di conferire un’indicazione precisa e sicura a chi le deve applicare. Meno discrezionalità, insomma. Le sanzioni sono adesso tassativamente elencate dal can. 1336; e il testo riporta ovunque parametri di riferimento per guidare le valutazioni di chi deve giudicare le circostanze concrete".

"Il secondo criterio è la protezione della comunità e l’attenzione per la riparazione dello scandalo e per il risarcimento del danno. Il nuovo testo cerca di far rientrare lo strumento sanzionatorio penale nella forma ordinaria di governo pastorale delle comunità, evitando le formule elusive e dissuasorie che prima esistevano".

"Il terzo obiettivo è quello di fornire al Pastore i mezzi necessari per poter prevenire i reati, e poter intervenire per tempo nella correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi, senza rinunciare però alle cautele necessarie per la protezione del presunto reo, a garanzia di quanto adesso afferma il can. 1321 §1: “chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario”.

L'arcivescovo Iannone ha concluso, sottolineando che "negli ultimi anni il rapporto di compenetrazione tra giustizia e misericordia, ha subito, talvolta, un’erronea interpretazione, che ha alimentato un clima di eccessiva rilassatezza nell’applicazione della legge penale, in nome di una infondata contrapposizione tra pastorale e diritto, e diritto penale in particolare".

Anche a questo, dunque, si è voluto porre rimedio con la riforma.