Opinioni

Ancora sull'abolizione del divieto di eterologa. Processi «bioetici» senza contraddittorio

Carlo Casini - Presidente del Movimento per la Vita sabato 3 maggio 2014
Nella recente vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza della Corte Costituzionale che ha introdotto la legittimità della procreazione artificiale eterologa, è tornata a emergere una caratteristica presente nella gran parte dei processi instaurati in materia bioetica: l’assenza del contraddittorio. È un aspetto che non mi pare finora evidenziato. Eppure il contraddittorio è un elemento essenziale del processo moderno, nel quale la difesa degli interessi contrapposti è considerata essenziale per raggiungere la verità e la giustizia.Quali erano gli interessi contrapposti nei procedimenti di urgenza instaurati dinanzi ai giudici di Catania, Firenze e Milano che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della L. 40\04? Da un lato il desiderio di una coppia adulta di avere un figlio nonostante l’asserita infertilità assoluta di uno dei due coniugi, dall’altro l’interesse del figlio ad avere una identità certa e perciò un padre e una madre identificabili come tali sotto ogni profilo: genetico, affettivo, giuridico. Questo aveva detto il Parlamento Europeo in una risoluzione del 1989. Inoltre il figlio si è visto riconoscere il diritto alla conoscenza delle proprie origini da recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale italiana.Ma chi ha rappresentato nei processi questi interessi e diritti dei nascituri? Nessuno. Il convenuto nelle 3 cause è stato un medico o un centro che pratica la Pma, i quali, anziché resistere alla domanda attrice, l’hanno condivisa e appoggiata. Ben si capisce il loro interesse ad ampliare le possibilità di attuare la Pma anche per i loro conseguenti vantaggi economici. Si può persino immaginare che proprio i convenuti abbiano suggerito agli attori una causa apparentemente “contro” di loro, ma, in pratica, a loro “favore”. Anzi, si sono moltiplicati gli enti che hanno parlato esclusivamente in appoggio degli attori. La procedura di urgenza, rapidissima e sostanzialmente segreta, ha consentito di fatto di intervenire soltanto alle associazioni radicali, probabilmente coinvolte nella vicenda, forse anche come suggeritrici, prima ancora che i processi fossero promossi. Anche dinanzi alla Corte costituzionale, in una vicenda assai complessa, nessuno ha potuto sentire la voce dei figli, perché, secondo la giurisprudenza della Corte, nel giudizio di costituzionalità possono intervenire soltanto le parti che già erano tali nell’iniziale procedura di urgenza.Una analoga assenza di contraddittorio si verifica in ogni altro processo su temi bioetici. Perciò è giusto chiedersi in che modo sia possibile correggere l’evidente squilibrio. Non si può obiettare che i figli nascituri, specie se neppure concepiti, non possono essere parti in un processo. Infatti, l’art. 320 del Codice civile stabilisce che «i genitori rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili». I nascituri sono i concepiti e anche i non concepiti, i quali «sono capaci di succedere» per testamento (art. 462 c.c.) o per donazione (art. 784 c.c.). Lo stesso art. 320 stabilisce che «se sorge conflitto di interessi patrimoniali» tra genitori e figli, deve essere nominato un curatore in rappresentanza del figlio. Ma la norma riguarda soltanto gli interessi “patrimoniali”. È giusto che la voce del figlio non possa essere fatta sentire quando si tratta di difendere i suoi ben più importanti interessi personali?Nei giorni scorsi ha fatto discutere lo scambio di provette in un ospedale romano. Probabilmente ci saranno vicende giudiziarie tra adulti per rivendicare la loro genitorialità. Chi rappresenterà i diritti del figlio? Come non tener conto dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo secondo cui in ogni decisione, anche giudiziaria, bisogna tener conto del prevalente interesse dei minori?È giunto il momento di pensare a una moderna introduzione nel diritto, non di un curator ventris, di tradizione romanistica, a tutela dei soli interessi patrimoniali, ma di qualcuno che rappresenti in modo permanente e organico i diritti personali del nascituro. L’iniziativa dei cittadini europei denominata “Uno di noi” suggerisce questa soluzione. C’è qualcuno nel Governo o nel Parlamento italiano che raccoglierà questa indicazione?