Opinioni

Il braccio di ferro. Ma l'accoglienza dei naufraghi non può e non deve essere negata

Stefano Zirulia mercoledì 9 novembre 2022

Le cronache degli ultimi giorni portano a pensare che l’avvio del governo Meloni abbia determinato un deciso cambio di passo nei rapporti tra le istituzioni italiane e le Ong impegnate in attività di ricerca e soccorso in mare. Il 4 novembre, infatti, il ministro dell’Interno in carica ha emanato un decreto che vieta lo stazionamento in acque territoriali alle navi Humanity 1 e Geo Barents, autorizzate ad attraccare nel porto di Catania al solo fine di far sbarcare le persone considerate bisognose di cure mediche e ora obbligate a tornare in acque internazionali. Era dal primo governo Conte che non si ve-devano questi provvedimenti, all’epoca basati sul cosiddetto “decreto sicurezza-bis”, fortemente voluto dall’allora ministro dell’Interno Salvini. Non bisogna tuttavia dimenticare che la base legale sulla quale si fondano gli odierni divieti di ingresso è rappresentata da una disciplina introdotta dal governo Conte 2 (il decreto legge 130/2020), che con una mano ha abrogato il decreto sicurezza- bis, proclamando il superamento di quella controversa stagione, e con l’altra ne ha introdotta una nuova versione, a ben vedere non così diversa.

Le principali novità sono rappresentate dal fatto che la legge in vigore consente di vietare soltanto il transito e lo stazionamento (non anche, come la versione precedente, l’ingresso); che i motivi del divieto sono rappresentati soltanto da ragioni di ordine e sicurezza pubblica (non anche il mero contrasto dell’immigrazione irregolare, ma le attuali vicende dimostrano quanto i concetti di «ordine e sicurezza pubblica» siano evanescenti e malleabili); che per i trasgressori non sono più previste sanzioni amministrative pecuniarie, bensì sanzioni penali (inclusa la reclusione fino a due anni). Quest’ultima novità, se per un verso risulta certamente preoccupante (in quanto approfondisce, anche solo simbolicamente, il processo di criminalizzazione delle Ong), per altro verso presenta il vantaggio di spostare la competenza per l’applicazione delle sanzioni dall’autorità amministrativa all’autorità giudiziaria penale, dunque a un decisore indipendente il cui riferimento giurisprudenziale resta, ancora oggi, la sentenza della Cassazione relativa al caso di Carola Rackete.

Vale la pena ricordare che alla comandante tedesca era stato indirizzato, nell’estate 2019, un divieto di ingresso fondato sul decreto sicurezza-bis; divieto che, a fronte dell’insostenibilità della situazione venutasi a creare a bordo, la comandante aveva deciso di violare, entrando forzosamente nel porto di Lampedusa. Ebbene, i giudici chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità penale di Rackete, accusata di illeciti tra cui la resistenza a pubblico ufficiale e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, hanno in ogni sede affermato che la sua condotta doveva considerarsi legittima in quanto compiuta nell’adempimento del dovere di soccorso sancito dalle Convenzioni internazionali sul diritto del mare, le quali non solo esplicitamente estendono tale dovere fino al momento dello sbarco, ma soprattutto, laddove le autorità non collaborino alla pronta individuazione del porto sicuro, riconoscono un margine di valutazione discrezionale al comandante in ordine alla scelta del luogo dove attraccare.

Facendo astrazione dalle specificità delle singole vicende, dal punto di vista giuridico-penale non c’è nessun tipo di differenza tra il caso di Carola Rackete e i casi odierni che coinvolgono le navi Humanity 1 e Geo Barents. Era e rimane dovere degli Stati coordinare i soccorsi in maniera tale che lo sbarco avvenga nel più breve tempo possibile, tenendo ovviamente conto della distanza geografica dalla terraferma; era e rimane dovere del comandante trasferire i naufraghi in un luogo sicuro, assumendo se occorre le proprie determinazioni, quando il dialogo con le autorità non produca risultati; era e rimane conforme a una corretta interpretazione delle norme che i diritti delle persone soccorse in mare prevalgono sul pur legittimo interesse degli Stati a controllare le frontiere, fintantoché l’operazione non si sia conclusa con lo sbarco.

Giurista, Università Statale di Milano