Opinioni

Scelte e disuguaglianze d'Oltralpe. Il matrimonio è uno solo (né largo, né doppio)

Giuseppe Dalla Torre giovedì 4 dicembre 2014
Due matrimoni e un funerale: questa la critica del ministro dell’Interno francese, Bernard Cazeneuve, alla proposta di Nicolas Sarkozy di rivedere la legge Taubira, che prevede l’ammissione al matrimonio di persone dello stesso sesso. Secondo l’ex presidente della Repubblica, che parlava all’associazione Sens commun (Senso comune) del movimento contrario alle nozze gay Manif pour tous, si dovrebbe riscrivere la contestata legge, prevedendo l’istituzione di due tipi di matrimonio: uno per gli eterosessuali, l’altro per gli omosessuali. Rimane non chiaro in che cosa si differenzierebbero l’uno dall’altro. E ancora: non è dato sapere se, nel caso di matrimonio tra omosessuali, debba o meno essere ammessa l’adozione, altra tematica scottante. L’affermazione di Cazeneuve vuole denunciare il funerale «dell’aspirazione all’eguaglianza», che a suo avviso si celebrerebbe se passasse la proposta. Il ministro d’Oltralpe sembra ignorare che quello di eguaglianza è, giuridicamente parlando, un principio relativo: non significa trattare tutti allo stesso modo, ma trattare allo stesso modo situazioni eguali. Ed è davvero contro il “senso comune” ritenere eguali il matrimonio e la convivenza tra persone dello stesso sesso. D’altra parte l’idea stessa di pensare due tipi di matrimonio, come propone Sarkozy, è giuridicamente infondata oltre che stravagante, per cui parafrasando la battuta del ministro due matrimoni darebbero luogo a un funerale: quello dell’istituto matrimoniale.  Invero la ragione profonda del matrimonio, o se vogliamo la sua struttura naturale, è data dal rapporto tra un uomo e una donna, aperto alla procreazione.  Gli Stati possono modificare aspetti non essenziali del matrimonio (è avvenuto ad esempio, in passato, con l’abrogazione dell’antico istituto della dote); in alcuni casi anzi è necessario, tenendo conto dei mutamenti della società. Ma gli Stati non possono stravolgerne l’indisponibile struttura giuridica.  Detto altrimenti: il legislatore civile può modificare la legge, non il diritto. Quest’ultimo non gli appartiene.  Dunque il matrimonio è il matrimonio, e come tale deve trovare disciplina nella legge civile; le convivenze diverse, anche quelle tra persone dello stesso sesso, possono essere oggetto di una peculiare previsione normativa nella misura in cui abbiano un carattere solidaristico e, anche per questo, assumano una rilevanza sociale. Ma guai a equiparare le seconde al primo: qui davvero ci sarebbe violazione del principio di eguaglianza.