Opinioni

Perché non è praticabile nel caso delle unioni civili. Il giusto spazio dell’«obiezione»

di Mauro Cozzoli* venerdì 13 maggio 2016
Nei confronti della legge approvata in Parlamento sulle cosiddette unioni civili è stato evocato il ricorso all’obiezione di coscienza per il pubblico ufficiale chiamato a registrarle (e non a «celebrarle», come ha sottolineato ieri dalle pagine di "Avvenire" Francesco D’Agostino). È lecito un tale ricorso? È anche doveroso? L’obiezione di coscienza, che induce a disobbedire motivatamente a una legge dello Stato, è lecita e diventa doverosa – insegna la teologia morale – solo e nella misura in cui questa legge obbliga a compiere un male morale o a cooperare direttamente ad esso. Obbligo che non può forzare la coscienza. E nei cui confronti la coscienza avanza un’obiezione: fa valere il diritto a non agire contro se stessa e non essere costretta al male. È il diritto primario della coscienza, e quindi della persona, sulla legge. Primato riconosciuto dalla morale e codificato da ogni Stato di diritto. È il caso, ad esempio, dell’obiezione di coscienza alla legge sull’aborto, che induce un operatore sanitario a praticarlo o a cooperare ad esso. Ubbidire a questa legge è compiere un male morale: sopprimere una vita in fase prenatale. Non è il caso invece della cosiddetta obiezione fiscale, volta a non pagare (ed eventualmente devolvere in beneficenza) la percentuale di tasse che lo Stato impiega per fini disapprovati dalla coscienza del contribuente, come per esempio la percentuale per spese militari. L’obiezione di coscienza è qui inappropriata, perché l’atto del pagare la tasse non ha come oggetto e fine il male disapprovato dalla coscienza – nell’esempio, la violenza bellica –, ma il bene comune. Contribuire al quale è cosa giusta e doverosa. Nel caso in questione – la legge sulle unioni civili –, l’obiezione di coscienza volta a contestarla ha la stessa inconsistenza etica. Perché ricevere e registrare la dichiarazione di "unione civile" – unione non rispondente alla verità morale del matrimonio, in cui un uomo e una donna si uniscono in forma stabile e definitiva – per un pubblico ufficiale non costituisce né un male morale, né un’adesione e approvazione della legge che la consente. Nel modo stesso in cui un giudice che pronuncia una sentenza di divorzio non coopera al divorzio dei ricorrenti, né approva il divorzio e la legge che lo consente. Un pubblico ufficiale che si sottrae – o un’associazione o un partito che lo inducono a sottrarsi – all’obbligo di registrazione di un’unione civile, non possono appellarsi all’obiezione di coscienza. Semplicemente disubbidiscono o inducono a disubbidire a una legge discutibile e controversa, assumendone tutte le conseguenze. Il che non toglie nulla alla possibilità e doverosità di dissentire dalla legge. E far sentire e valere pubblicamente tutto il dissenso per gli aspetti, i risvolti e gli esiti deplorevoli della legge. Dissenso volto anche al cambiamento e miglioramento della legge. Ma il ricorso all’obiezione di coscienza, nel caso delle unioni civili, sarebbe una via impraticabile e indifendibile.
 
*Ordinario di Teologia morale nella Pontificia Università Lateranense