Economia

Indennità. «Una tantum» ai familiari delle vittime sul lavoro

Daniele Cirioli lunedì 4 agosto 2014
Fissata l’indennità «una tantum» per i familiari di vittime sul lavoro. In riferimento agli eventi verificatisi durante l’anno 2013, l’importo della prestazione varia tra 4.550 e 15.750 euro, misure dimezzate rispetto ai 9.000 e 25mila euro per l’anno 2012. I nuovi importi sono stati fissati dal decreto ministeriale 20 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 174/2014. Introdotta dalla legge n. 296/2006, è una prestazione di natura economica resa operativa per effetto del dm 2 luglio 2007, come successivamente modificato dal dm 19 novembre 2008. La prestazione consiste nel riconoscimento di un’indennità una tantum ai nuclei familiari che risultino superstiti di vittime del lavoro, vale a dire coniuge e figli in primo luogo e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. L’una tantum non è soggetta a tassazione ed è cumulabile con altre eventuali misure di sostegno a favore degli stessi familiari delle vittime di infortuni sul lavoro. E’ erogata su istanza, da presentarsi entro 30 giorni dall’accertamento sommario che è la condizione procedurale svolta in forma congiunta dai servizi ispettivi di ministero del lavoro (direzioni territoriali del lavoro) e Inail o Ipsema (per il settore navigazione). La domanda va presentata entro 40 giorni dalla data di decesso da uno solo dei soggetti beneficiari, direttamente o inviata a mezzo raccomandata a/r alla sede competente dell’Inail o dell’Ipsema presso cui il lavoratore deceduto era assicurato. Il soggetto richiedente, se vi sono più beneficiari, deve allegare all’istanza apposita delega alla riscossione della prestazione. Nel caso di figli minori, la domanda è presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale, ovvero la tutela. Nella domanda, inoltre, vanno indicati gli estremi per il versamento della somma dovuta.Con il decreto del 20 aprile, il ministero del lavoro ha approvato i valori delle prestazioni da erogare per gli eventi (gravi infortuni sul lavoro) verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. L’aggiornamento prevede un generalizzato decremento degli importi, a fronte di uno stanziamento di risorse pari a 6.986.509,00 euro (praticamente la metà dei 12.761.998 euro stanziati per l’anno 2012). Le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici, invece, non vengono modificati. Vediamo i nuovi importi dell’indennità che, come per il passato, sono ripartiti in quattro misure:•    tipologia A riservata ai nuclei familiari con un numero di superstiti pari a 1 = l’importo dell’indennità per l’anno 2013 risulta fissato in euro 4.550,00 (9.000,00 euro per l’anno 2012, 6.500,00 euro per l’anno 2011 e 5 mila euro per l’anno 2010); •    tipologia B riservata ai nuclei familiari con un numero di superstiti pari a 2 = l’importo dell’indennità per l’anno 2013 risulta fissato in euro 7.350,00 (13.500,00 euro per l’anno 2012, 10.500,00 euro per l’anno 2011 e 7.500,00 euro per l’anno 2010); •    tipologia C riservata ai nuclei familiari con un numero di superstiti pari a 3 = l’importo dell’indennità per l’anno 2013 risulta in euro 10.150,00 (18.000,00 euro per l’anno 2012, 14.500,00 euro per l’anno 2011 e 10 mila euro per l’anno 2010); •    tipologia D riservata ai nuclei familiari con un numero di superstiti superiore a 3 = l’importo dell’indennità per l’anno 2013 risulta in euro 15.750,00 (25.000,00 euro per l’anno 2012, 22.500,00 euro per l’anno 2011 e 15 mila euro per l’anno 2010).