Economia

Coronavirus. Tra congedi e "voucher baby-sitting": le due domande da presentare

Daniele Cirioli martedì 7 aprile 2020

Una mamma in congedo

Quindici giorni di “congedo Covid-19” ai lavoratori genitori, anche affidatari, di figli d’età fino a 12 anni. In alternativa è possibile fruire di un “voucher baby-sitting”, con cui retribuire anche le ore aggiuntive di lavoratori domestici già assunti. Sono queste alcune delle misure a favore delle famiglie per contrastare l’emergenza epidemiologia del coronavirus, su cui l’Inps ha dato il via libero operativo. La principale novità del nuovo congedo Covid-19 sta nelle maggiori tutele che esso garantisce, rispetto al “congedo parentale” ordinario di cui è la fotocopia. In particolare, il nuovo congedo riconosce ai genitori un’indennità del 50% della retribuzione quando richiesto per figli fino a 12 anni (più alta dell’indennità al 30% prevista per il congedo ordinario, peraltro, a condizioni anagrafiche e di reddito). Per fruire del nuovo congedo, i genitori devono fare due domande, una al proprio datore di lavoro, l’altra all’Inps utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale dei lavoratori dipendenti. Le domande possono riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, ma non anteriori al 5 marzo (che è il giorno della chiusura delle lezioni). Il nuovo congedo Covid-19 è fruibile a determinate condizioni che vanno autocertificate dal richiedente all’atto della presentazione telematica della domanda:

• non aver richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

• nel nucleo familiare l’altro genitore non deve essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (cassa integrazione eccetera);

• l’altro genitore non deve risultare disoccupato né un non lavoratore.

In luogo del congedo Covid-19, i lavoratori possono optare per un voucher d’importo fino a 600 euro, che sale a 1.000 euro nel caso di dipendenti del settore sanitario e forze dell’ordine. Il bonus è fruibile tramite Libretto Famiglia e, per tale motivo, beneficiario (lavoratore che ne fruisce in alternativa al congedo) e prestatore di lavoro (soggetto retribuito con il voucher) devono preliminarmente registrarsi al portale dell’Inps (piattaforma prestazioni occasionali). Con il voucher possono essere remunerate prestazioni di baby-sitting svolte dal 5 marzo per tutto il periodo di chiusura delle attività didattiche. C’è tempo fino a fine anno per comunicare all’Inps le prestazioni svolte da retribuire. Poiché la ratio della misura è offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza Covid-19 e tenuto conto della difficoltà per le stesse famiglie a individuare un diverso lavoratore, con il voucher può essere remunerato anche il soggetto con il quale si abbia in corso o sia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro domestico per l’assistenza e sorveglianza dei minori (il voucher di 600 euro coprirà circa 13 ore, che salgono a 23 ore per i 1.000 euro).

Si ricorda, infine, che i genitori anche affidatari di figli d’età tra 12 e 16 anni hanno diritto al congedo Covid-19 illimitatamente, entro il periodo di sospensione delle attività didattiche, ma senza paga e fruendo soltanto di un “divieto di licenziamento e un diritto alla conservazione del posto di lavoro”. Gli interessati, a tal fine, devono fare domanda soltanto al proprio datore di lavoro (non anche a Inps). I lavoratori dipendenti del settore pubblico, che parimenti hanno diritto al nuovo congedo, non devono fare domanda all’Inps, ma solo all’amministrazione di appartenenza.