Economia

Novità. Riforma dell'apprendistato

Daniele Cirioli martedì 25 ottobre 2011
Al via il nuovo apprendistato. Dal 25 ottobre entra in vigore la nuova disciplina (il Tu approvato dal dlgs n. 236/2011) che ridefinisce l’apprendistato verso una duplice missione: formazione e occupazione giovanile. La sfida, difficile, è dunque quella di diventare canale ordinario d’ingresso per i giovani nel mondo del lavoro.Le nuove regoleIl nuovo apprendistato è un contratto “a tempo indeterminato”, salvo la possibilità di recedere una volta concluso il periodo di formazione. Come nella vecchia disciplina, restano tre i percorsi: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; e apprendistato di alta formazione e ricerca. Il dettaglio delle regole è compito rimesso alla contrattazione collettiva che dovrà provvedervi con appositi accordi interconfederali oppure con i contratti collettivi di lavoro nazionali (i ccnl). Cuore dell’apprendistato è il piano formativo individuale (Pfi), che curerà l’aspetto (la formazione) che lo contraddistingue da un ordinario contratto di lavoro. L’applicazione del contratto di apprendistato per il settore pubblico sarà definita con apposito dpcm entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Tu (entro il 25 ottobre 2012). La nuova disciplina, inoltre, conserva gli aspetti più appetibili dell’apprendistato: gli incentivi. In primo luogo, resta possibile per i datori di lavoro d’inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante in applicazione del ccnl; ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. Ancora, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (per esempio per il collocamento obbligatorio). Infine, restano confermati i vigenti incentivi contributivi consistenti nella possibilità di pagare una contribuzione in misura ridotta, rispetto agli ordinari lavoratori dipendenti. La “durata” del nuovo apprendistato (dei singoli percorsi) verrà fissata dai contratti collettivi; al termine, il Tu permette di recedere con preavviso. Dunque, l’apprendistato rimane un rapporto di lavoro “a scadenza”, ossia con possibilità di chiuderlo una volta terminato il periodo di formazione, mentre durante il suo svolgimento il recesso resta possibile soltanto per giusta causa o per giustificato motivo.I singoli percorsiIl nuovo apprendistato, come nella vecchia disciplina, conserva tre distinti percorsi. Col primo tipo (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) possono essere assunti in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, i soggetti che hanno compiuto 15 anni e fino al compimento di 25 anni di età. La durata non può essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Col secondo tipo (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, i soggetti d’età compresa tra 18 e 29 anni; per i soggetti in possesso di qualifica professionale, può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età. La durata, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato. Infine, con il terzo tipo (apprendistato di alta formazione e ricerca) possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni; per i soggetti in possesso di una qualifica professionale può stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Corsia agevolata per i disoccupati (in mobilità) Il Tu disciplina un’ipotesi particolare di apprendistato, che è quella riservata ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In tal caso tuttavia si tratta di un’assunzione “definitiva”, senza cioè la possibilità di recedere dal contratto una volta terminato il periodo di apprendistato. Per queste assunzioni, inoltre, viene riconosciuta l’applicazione di altri due incentivi: il primo riconosce l’applicazione della contribuzione ridotta per i primi 18 mesi; il secondo la concessione, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, del un contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per un numero di mesi non superiore a 12 e, per i lavoratori di età superiore a 50 anni, per un numero superiore a 24 mesi, ovvero a 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.