Economia

Parrocchie. Oratori estivi, quali contratti di lavoro

Lidia Galfrascoli martedì 30 maggio 2017

Giovani all'oratorio estivo

Con la fine della scuola e l'arrivo del periodo della vacanze iniziano le diverse attività in oratorio: il grest e tutte le iniziative promosse per occupare i ragazzi nel tanto atteso periodo delle vacanze. E ben ci si può sbizzarrire nelle proposte, dai semplici giochi e uscite, ai laboratori più svariati. Ma mentre la domanda che ogni anno ci si presenta è sempre la stessa e cioè come si fa ad avere personale "in regola" che si occupi dei ragazzi per questo periodo, purtroppo la risposta non è detto che sia la medesima dell'anno precedente. E allora in questo articolo vediamo un po' di orientarci con una bussola, la più precisa possibile, nel labirinto dei contratti.

(Nell'inserto "Non Profit - Il Consulente per gli enti non commerciali" allegato all'edizione di "Avvenire" del 31 maggio 2015 sono disponibili altri interventi dedicati alle tipologie contrattuali per remunerare correttamente educatori e animatori. La copia elettronica del giornale, che contiene anche l'inserto dello scorso anno sulle regole per le attività estive delle parrocchie, può essere acquistata cliccando qui. )

Quando i volontari non bastano


Non tutte le attività si riescono a coprire con l'aiuto dei volontari e quindi occorre valutare bene quali forme di contrattualizzazione si possono utilizzare. Innanzitutto è ovvio che si può sempre utilizzare il lavoro subordinato (anche a tempo determinato), ma ci possono essere anche altre soluzioni, magari meno onerose? In passato, chi più chi meno, ha utilizzato i contratti a progetto, poi ha fatto ricorso ai voucher, ma ora che non esistono più? Il D.Lgs. 81/2015 ha, infatti, abrogato le norme sul lavoro a progetto e le mini Co.Co.Co (collaborazioni coordinate e continuative), mentre da ultimo il D.L. 17 marzo 2017, n. 25 ha abrogato il lavoro accessorio (c.d. voucher). Ad onor del vero, se dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare i voucher, entro il 31 dicembre 2017 è tuttavia possibile utilizzare quelli già acquistati. Il messaggio INPS del 14 aprile n. 1652 ha infatti precisato che i voucher per i quali la procedura di acquisto si è perfezionata entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati per pagare sia le prestazioni già denunciate sia quelle non ancora denunciate (fino appunto al 31 dicembre 2017).

Qualora invece non si possedessero voucher (o comunque non se ne possedessero abbastanza) le alternative a cui si può ricorrere sono, dunque, rappresentate dal lavoro subordinato, dalle collaborazioni coordinate e continuative, la cui disciplina è stata reintrodotta dal sopra citato D. Lgs. 81/2015, dal lavoro autonomo, anche occasionale e dall'appalto di servizi.
Tuttavia, a parte il lavoro subordinato a cui si può sempre ricorrere, non tutti gli altri tipi di contratti possono essere utilizzati indifferentemente per le diverse figure che ruotano intorno ed hanno la responsabilità dei diversi servizi dell'oratorio. In particolare, sgombriamo il campo dai fraintendimenti e vediamo quando si può utilizzare l'una o l'altra delle figure sopra indicate. Per fare ciò, per prima cosa occorre ribadire la differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo che, senza scendere nei tecnicismi, è in realtà abbastanza semplice da individuare. Il lavoratore subordinato, infatti, mette a disposizione del datore di lavoro il proprio tempo e le proprie energie che impiega come, quando e dove gli dice il "padrone" che su di lui esercita quindi il potere direttivo, organizzativo e disciplinare. Il lavoratore autonomo, invece, come dice la parola stessa, non dipende dal datore di lavoro ma si obbliga a compiere un`opera o un servizio verso un corrispettivo: il lavoratore autonomo è dunque svincolato dal datore di lavoro che può soltanto commissionargli un'opera o un servizio, senza però dare al lavoratore indicazioni puntuali, lasciandolo dunque libero di decidere come quando e dove realizzare il lavoro.

Le diverse opzioni disponibili


All'interno della prima categoria si pone il lavoro a tempo determinato che ha tutte le caratteristiche del lavoro subordinato solo che ha già fissata la data della fine del contratto. Inoltre, anche il contratto a tempo determinato, come quello a tempo indeterminato, può essere a tempo pieno o part-time e dunque, la persona può anche essere impegnata solo per qualche ora al giorno, nel modo che viene definito nel contratto stipulato tra le parti. Rientra invece nella categoria del lavoro autonomo sia quello professionale, svolto cioè in modo abituale dai titolari di partita IVA oltre che dai professionisti in senso stesso (legali, architetti, medici, figure per cui esiste un albo professionale per intenderci), sia quello occasionale, svolto cioè da quei lavoratori che, proprio per l'occasionalità dello svolgimento della prestazione, non hanno partita IVA ma cionondimeno sono autonomi.
Tra queste due macrocategorie, si pongono le collaborazioni coordinate e continuative la cui disciplina, come sopra detto, è stata profondamente rivista dal D.Lgs 81/2015. L'articolo 2 del D.Lgs 81/2015 stabilisce, infatti, che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Gli indicatori che faranno, dunque, scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato sono: 1) la prestazione svolta in modo esclusivamente personale; 2) la prestazione svolta in via continuativa; 3) la modalità di svolgimento della prestazione etero organizzata dal committente, ove per etero-organizzazione si intende una prestazione organizzata dal committente anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro. Affinché si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, occorre che tutte e tre le condizioni coesistano.
Altra tipologia di contratto, che resta al di fuori di quelle sopra menzionate, è poi il contratto d'appalto con cui, una parte - detta appaltatore - assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la realizzazione di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro fornito dal committente.

Ogni incarico ha il suo contratto


A questo punto, fatta una panoramica delle diverse opzioni disponibili, per decidere quale utilizzare occorre chiedersi cosa si vuole far fare alla persona che si ha in mente o che ci si propone. L'educatore generico? L'animatore? Il barista? L'incaricato di uno specifico laboratorio? Occorre dunque partire dall'esame dei propri bisogni e poi, come in un gioco, vedere, sulla base delle regole sopra esposte, in quale casella si può collocare la persona.
Vediamo di fare degli esempi: se mi serve una persona per un laboratorio di teatro per i ragazzi, ecco che posso ricorrere a tutte le tipologie di contratti sopra indicate in quanto l'attività che dovrà essere svolta dalla persona (laboratorio teatrale) può certamente essere affidata a un lavoratore subordinato anche a tempo determinato, ma può essere affidata anche a un professionista del mestiere che per qualche ora viene a insegnare ai ragazzi, oppure a un collaboratore coordinato e continuativo, se l'attività non si risolve per esempio in poche sedute ma dura nel tempo; ancora certamente posso appaltare il servizio all'esterno, affidandomi ad esperti del settore. E per l'educatore? Sempre sulla base di quanto esposto sopra, è possibile sia utilizzare, oltre al lavoro subordinato, anche la collaborazione coordinata e continuativa (facendo attenzione alla etero-organizzazione).
È chiaro che gli esempi sopra riportati restano tali in quanto poi ci possono essere peculiarità nei singoli rapporti che possono fare la differenza, ma, almeno in linea generale, queste sono le coordinate che possono aiutare a capire almeno in quale delle due macrocategorie far rientrare il rapporto che si andrà ad instaurare.