Economia

Prepensionamenti. Entro il 30 settembre la domanda per i lavori usuranti

Daniele Cirioli mercoledì 21 settembre 2011
Entro il 30 settembre è possibile richiedere, all’ente di previdenza presso il quale si è iscritti, il riconoscimento del beneficio del prepensionamento per aver svolto attività particolarmente faticose (cosiddette “usuranti”). La scadenza è figlia della riforma entrata in vigore quest’anno (il 26 maggio a opera del dlgs n. 67/2011) e interessa chi, con i nuovi requisiti ridotti, riesca a mature il diritto alla pensione nel periodo dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2011. Le istruzioni operative sono state fornite dal ministero del lavoro nella circolare n. 22/2011.

 

I lavoratori beneficiari.

Il beneficio del prepensionamento è riconosciuto solo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, e che rientrino in una delle seguenti categorie:

a)      impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi della vecchia disciplina di cui al dm 19 maggio 1999 (lavori in galleria, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro, lavori espletati in spazi ristretti, asportazione dell’amianto, ecc.);

b)      notturni, definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

c)      (solo settore privato) alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche attività impegnati all’interno di processi produttivi in serie (lavorazione di resine sintetiche, macchine per cucire per uso industriale, costruzione di autoveicoli e di apparecchi termici, confezione con tessuti e di calzature);

d)     conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Le condizioni di “esposizione”.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, per i predetti lavoratori, non è tuttavia automatico, ma subordinato a certe condizioni. In particolare, il prepensionamento è possibile qualora abbiano svolto una o più delle predette attività lavorative per un periodo di tempo pari ad almeno:

·        sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti di pensionamento, negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

·        la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Serve la domanda.

Per accedere al beneficio del pensionamento anticipato, il lavoratore interessato deve presentare una specifica domanda, da trasmettere completa della necessaria documentazione:

·        entro il 30 settembre 2011, qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011; sono interessati a questa scadenza, in particolare, coloro che hanno già maturato o matureranno il diritto alla pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre prossimo;

·        entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal prossimo anno (cioè dal 1° gennaio 2012); saranno interessati alla prima scadenza del 1° marzo 2012, per esempio, coloro che matureranno il diritto alla pensione anticipata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; oppure saranno interessati alla seconda scadenza del 1° marzo 2013 coloro che matureranno il diritto alla pensione anticipata nell’anno 2013 e via dicendo.

La domanda va presentata all’istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto (Inps, Inpdap, ecc.), e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione nonché dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento sia alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda.

 

Non è la “domanda di pensionamento”.

La richiesta in scadenza al 30 settembre non è la “domanda” di pensionamento, ma la richiesta del riconoscimento del beneficio dell’anticipo di pensionamento. Pertanto, ai fini dell’erogazione della pensione, resta necessaria la presentazione della domanda di pensionamento vera e propria. Per la procedibilità della richiesta di beneficio, ha spiegato il ministero del lavoro (circolare n. 22/2011) la domanda deve indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio di cui al dlgs n. 67/2011; specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative usuranti; e infine contenere, in relazione ai tipi di attività lavorative usuranti, la corrispondente documentazione minima necessaria in assenza della quale la domanda non è ritenuta procedibile (cioè non viene presa in esame).

 

Documentazione entro 30 giorni

La documentazione può essere prodotta in copia. Il datore di lavoro, ha spiegato sempre il ministero del lavoro, è tenuto a renderla disponibile al lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima. La documentazione deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale (il professionista consulente del lavoro, per esempio). E la dichiarazione dovrà evidentemente essere accompagnata da copia di documento valido di identità del dichiarante. Tutti i documenti devono evidentemente risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non possono essere sostituiti da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.

 

Meglio non fare i furbi!

E’ previsto uno specifico regime sanzionatorio sulle eventuali pensioni erogate in anticipo, ma non spettanti. Infatti, ferme restando l’applicazione della normativa in materia di revoca della pensione e di ripetizione dell’indebito nonché le sanzioni penali prescritte nel caso in cui il fatto costituisca reato, se i benefici previdenziali sono stati conseguiti utilizzando documenti non veritieri, chi li ha forniti è tenuto a pagare in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, la somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.