Economia

Lavori "usuranti". Domanda di prepensionamento entro il 1° maggio

Daniele Cirioli martedì 29 marzo 2022

Si avvicina la domanda di prepensionamento per chi ha svolto lavori "usuranti"


Per chi è occupato in attività faticose e pesanti è tempo di decidere se mettersi in pensione il prossimo anno con i requisiti agevolati (coosiddetti lavori «usuranti»). In tal caso, infatti, entro il 1° maggio prossimo deve presentare la domanda di riconoscimento del diritto al prepensionamento. A ricordarlo è stato l’Inps con apposita nota (messaggio n. 1201/2022). La scadenza interessa i lavoratori che hanno svolto o ancora stanno svolgendo lavori oppure attività usuranti, cioè caratterizzate da mansioni faticose o pesanti, a favore dei quali vigono requisiti agevolati di pensionamento. La procedura prevede che il lavoratore prima ottenga il riconoscimento del diritto a tale beneficio dall’Inps e, a tal fine, deve presentare domanda a una sede dell’istituto previdenziale entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello durante il quale saranno maturati i requisiti (età, contributi, e «quota») per il prepensionamento. Entro il 1° maggio prossimo, pertanto, devono inoltrare domanda i lavoratori che matureranno i requisiti per il prepensionamento nel corso dell’anno 2023 e che ne intendano beneficiare.

L’Inps ricorda che l’eventuale presentazione della domanda di riconoscimento del diritto oltre il 1° maggio comporta il differimento della decorrenza della pensione (anticipata) di un mese, se il ritardo è contenuto in un mese; di due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi; tre mesi, se il ritardo è di tre mesi od oltre.

Se la domanda viene accolta, l’Inps comunicherà la prima decorrenza utile per la pensione o, in caso contrario, il rigetto della richiesta. Positiva o negativa che sia, la comunicazione è fatta valutando la domanda anche in base ai fondi pubblici disponibili per l’incentivo. Per accedere alla pensione è necessario, poi, fare anche la «domanda di pensione» vera e propria, per il cui accoglimento è richiesta la sussistenza di altre condizioni di legge (per esempio: la cessazione dell’eventuale rapporto di lavoro dipendente).