Economia

Inps. Bonus bebè, al via le domande

Daniele Cirioli lunedì 11 maggio 2015
Al via da oggi, lunedì 11 maggio, le richieste del nuovo bonus bebè per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Per le nascite e le adozioni avvenute fino al 27 aprile l’istanza va presentata online entro il 27 luglio, così da non perdere il diritto alla misura piena dell’assegno, ossia per 36 mensilità (di 80-160 euro) dal mese di nascita o adozione a quello di spegnimento della terza candelina. La presentazione oltre 90 giorni, anche per gli eventi dopo il 27 aprile, determina sempre la perdita del diritto all’assegno per i mesi di ritardo, ossia per i mesi di ritardo. La domanda va presentata una volta sola, tuttavia facendola precedere dalla dichiarazione sostitutiva unica, Dsu, ai fini Isee che va poi ripresentata ogni anno. A precisarlo è l’Inps nella circolare n. 93/2015.L’assegno (c.d. bonus bebè), introdotto dalla legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) per incentivare nascite e adozioni contribuendo alle spese di sostegno dei figli, è stato disciplinato dal dpcm 27 febbraio 2015. Spetta per nascite e adozioni avvenute e che avverranno tra il 1° gennaio 2015 e 31 dicembre 2017. L’Inps ha precisato che spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto durante lo stesso triennio temporale. Per quanto riguarda la condizione dell’«ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione», inoltre, l’Inps ha detto che, sulla base di indicazioni del ministero del lavoro, deve intendersi «ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del tribunale per i minorenni». In altre parole, occorre fare riferimento alla data in cui la sentenza di adozione è divenuta definitiva per verificare il diritto al bonus (che deve cadere nel triennio 2015/2017). In via transitoria ancora l’Inps ha stabilito che, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015/2017 ma sia entrato prima del 1° gennaio 2015 in famiglia a titolo di affidamento preadottivo, il bonus spetta comunque per un triennio dal 1° gennaio 2015.Hanno diritto all’assegno i cittadini italiani,
comunitari ed extracomunitari in presenza dei seguenti requisiti che devono “tutti” essere posseduti al momento della domanda:•    cittadinanza = italiana o di uno Stato Ue. Per gli extracomunitari: permesso di soggiorno Ue soggiornanti di lungo periodo. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o status di protezione sussidiaria;•    residenza = in Italia;•    convivenza = il figlio (per cui è chiesto il bonus) e il genitore richiedente devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso comune;•    Isee = non deve superare i 25mila euro, calcolato sulla base della nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2015.Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante fermo restando che i requisiti devono essere posseduti dal genitore (minorenne/incapace). Nel caso in cui il figlio venga temporaneamente affidato a terzi, la domanda può essere presentata dall’affidatario. La misura dell’assegno dipende dall’Isee:a)    se è inferiore a 7mila euro, il bonus annuo è di 1.920 euro per figlio (160 euro al mese);b)    se è pari o superiore a 7mila euro e fino a 25mila euro, è pari a 960 euro per figlio (80 euro al mese);c)    se è superiore a 25 mila euro non se ne ha diritto.L’Isee da prendere in considerazione è quello calcolato sulla base della nuova disciplina, con riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente (art. 3 dpcm n. 159/2013); pertanto, ha precisato l’Inps, non può essere utilizzata una Dsu dell’anno 2014. La Dsu va presentata prima della domanda di bonus e deve poi essere ripresentata ogni anno (scade il 15 gennaio); in mancanza, il bonus è sospeso.L’assegno è corrisposto a domanda, da presentarsi all’Inps in via telematica:a)    se la domanda viene presentata entro 90 giorni (dalla nascita o adozione), il bonus viene erogato per 36 mesi, cioè fino al terzo anno di vita del figlio o di ingresso in famiglia; b)    se la domanda è presentata dopo 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda terminando comunque al terzo anno di vita del bimbo (pertanto, è ovvio, i mesi di beneficio saranno inferiori a 36).Per gli eventi avvenuti tra il 1° gennaio e il 27 aprile (data di pubblicazione in GU del dpcm attuativo), il termine di 90 giorni decorre dalla predetta data e, pertanto, scade il 27 luglio.