Economia

Normativa. Infortuni di un giorno, nuova comunicazione

Daniele Cirioli martedì 17 ottobre 2017

Colf e badanti fuori dal nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni di un giorno. L’obbligo ricade su tutti i datori di lavoro, sia quelli assicurati all’Inail che quelli assicurati con altri enti o con polizze private, per tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi, parasubordinati, soci coop, tirocinanti eccetera). Si assolve tramite servizio on line, dal sito dell’Inail, e in casi di eccezionali di problemi tecnici si può procedere anche per posta elettronica certificata (Pec).

In vigore dal 12 ottobre, il nuovo adempimento concerne la comunicazione all’Inail, a soli fini statistici, degli infortuni che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Obbligo che si aggiunge all’analogo adempimento della denuncia degli infortuni, la quale è dovuta nel caso di infortuni che comportino assenze di oltre tre giorni, escluso quello dell’evento. Dal 12 ottobre, dunque, convivono due diversi obblighi:
a) ai fini statistici la «comunicazione» degli infortuni (assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento);
b) ai fini assicurativi la «denuncia» degli infortuni (assenza dal lavoro superiore a tre giorni escluso quello dell’evento).

La «comunicazione» va fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e l’omissione è punita con sanzione da 548 a 1.972,80 euro. L’obbligo ricade su tutti i datori di lavoro, anche quelli con lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e non con l’Inail, nonché sui soggetti abilitati all’intermediazione, con eccezione del lavoro domestico. Pertanto, non c’è obbligo in caso di infortuni di colf e badanti. La comunicazione fa fatta con il servizio online “Comunicazione d’infortunio” disponibile sul sito Inail. Quando per problemi tecnici non è disponibile l’online, la comunicazione va fatta via Pec, utilizzando il nuovo modello scaricabile da internet, all’indirizzo della competente sede locale Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando copia della schermata di errore restituita dal sistema. 


Riguardo ancora al lavoro domestico, per colf e badanti resta dovuta solo la «denuncia» degli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni oltre quello dell’evento, da fare con l’apposito modulo 4bisRA, tramite raccomandata a/r o, per chi ne fosse in possesso, tramite Pec (posta elettronica certificata). Non è previsto, invece, l’obbligo di fare la «denuncia» tramite modalità telematica come previsto per tutte le altre categorie di datori di lavoro.