Economia

Inail. Infortunati, rivalutate le prestazioni

Daniele Cirioli lunedì 29 ottobre 2018

L’Inail rivaluta le prestazioni erogate agli infortunati. Dopo due anni di mancati rincari, per via dell’inflazione negativa, dallo scorso 1° luglio le prestazioni erogate per infortuni e malattie professionali ottengono una rivalutazione dell’1,1%. L’Inail invierà adesso agli interessati la consueta comunicazione con i dettagli su riliquidazione e conguaglio (moduli 170/I e 171/I), mentre sulla rivalutazione del danno biologico emanerà successivamente apposite istruzioni. I dettagli sono contenuti nella circolare n. 40/2018.

La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019. Nel settore industria porta alla fissazione di una retribuzione media giornaliera pari a 77,97 euro (77,12 fino al 30 giugno scorso). Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da prendere a base per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente 16.373,70 euro (invece di 16.195,20, valore valido fino al 30 giugno) e 30.408,30 euro (30.076,80 fino al 30 giugno).

Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) va fatto su una retribuzione annua convenzionale di 24.709,80 euro (24.440,95 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti) invece la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, già indicati in precedenza.

Varia anche la retribuzione annua d’assumere a base della liquidazione delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a 60.717,90 euro (60.057,27 fino al 30 giugno).

L’assegno cosiddetto una tantum, che spetta agli eredi in caso di morte del lavoratore, nei settori industria e agricoltura diventa pari a 2.160 euro. Per i medici radiologi colpiti da raggi X e sostanze radioattive l’importo è rapportato alla retribuzione di 60.717,90 euro: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un sesto negli altri casi.


L’assegno per assistenza continuativa, che integra l’eventuale rendita già percepita spettante in caso d’invalidità che richieda, appunto, un’assistenza personale continuativa a causa di particolari condizioni patologiche (è una sorta d’indennità di accompagnamento tanto che se già viene percepisce questa non se ne ha diritto), dal 1° luglio passa a 539,09 euro (533,22 in precedenza).