Economia

Disoccupazione. I detenuti non hanno diritto alla Naspi

Daniele Cirioli mercoledì 20 marzo 2019

I detenuti occupati per il carcere non hanno diritto alla Naspi (l’indennità di disoccupazione). Se lavorano per datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria, invece, possono fruirne. È quanto precisato dall’Inps (nota messaggio n. 909/2019) sulla base di chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro e dal ministero della Giustizia, nonché dei più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia.

I chiarimenti hanno preso origine dal decreto legislativo n. 124/2018, che reca norme sull’ordinamento penitenziario. Il provvedimento, spiega l’Inps, prevede tra l’altro che negli istituti penitenziari sia favorita in ogni modo la destinazione di detenuti e internati al lavoro, nonché la loro partecipazione a corsi di formazione professionale, e che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Dispone, inoltre, che la durata delle prestazioni lavorative non può superare gli ordinari limiti di lavoro e che sono garantiti il riposo festivo, quello annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. La corte di cassazione, inoltre, pronunciandosi sui diritti ai detenuti che svolgono lavoro alle dipendenze dell’istituto penitenziario, ha affermato che tale lavoro “non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell’ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria. L’attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione e avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all’indennità di disoccupazione” (Cassazione, sez. penale, sentenza n. 18505/2006).

Sulla base di queste indicazioni, l’Inps è arrivato alla conclusione che ai detenuti, che svolgano lavoro retribuito all’interno e alle dipendenze della struttura penitenziaria, non può essere riconosciuta la Naspi in occasione di periodi d’inattività; mentre, spetta ai detenuti in caso di rapporto di lavoro svolto con datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria. In merito, l’Inps ha ricordato che, secondo quanto disposto dalla legge n. 56/1987, i detenuti che già godevano del diritto all’indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale della prestazione.

Sul piano contributivo, infine, l’Inps ha precisato che gli istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione a favore dei detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze. E che questa contribuzione tornerà utile nelle ipotesi di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’istituto penitenziario, ai fini della Naspi (ovviamente qualora rientrante nel periodo di quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione).