Economia

Scadenze. Esodati, domande entro il 21 maggio

Daniele Cirioli giovedì 16 maggio 2013
​Ultima settimana di tempo a disposizione degli esodati per presentare la domanda di accesso alla salvaguardia. Chi ha risolto il proprio rapporto di lavoro in base ad accordi collettivi o individuali entro il 31 dicembre 2011, e vuole beneficiare della possibilità di andare in pensione con le vecchie regole previgenti alla riforma Fornero (questa la salvaguardia), deve presentare apposita domanda alla direzione territoriale del lavoro entro il prossimo 21 maggio. L’appuntamento riguarda una delle categorie di esodati previste dal dm 8 ottobre 2012, pubblicato sulla GU n. 17 del 21 febbraio 2013. Il citato decreto autorizza l’ingresso anticipato alla pensione ad altri 55 mila lavoratori, che si vanno ad aggiungere al primo contingente di 66 mila di cui al decreto 1° giugno 2012; un terzo decreto con il contingentamento di ulteriori 10.130 salvaguardati, infine, è ancora alla registrazione della corte dei conti. Il decreto dei 55mila interessa i seguenti lavoratori: • per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali (40.000);• per i quali è previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore (1.600);• autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (7.400);• che hanno risolto il rapporto di lavoro con incentivi all’esodo (6.000).La scadenza del 21 maggio interessa quest’ultima categoria di lavoratori. Potenziali destinatari della salvaguardia, dunque, sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011:• in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile,ovvero,• in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che:• successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa;• risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011, che ha introdotto la riforma Fornero delle pensioni), avrebbero comportato la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6 dicembre 2011);• la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro ovvero altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.