Dipendenti pubblici. Nuova prescrizione dei contributi
Nel caso di lavoratori iscritti alla cassa Cpi, invece, l’Inps non rende applicabile la medesima norma, ma l’art. 13 della legge n. 1338/1962, con la conseguenza che il periodo relativo ai contributi non versati
non è valido ai fini della pensione (cioè non computabile nell’anzianità contributiva). Le vie possibili al lavoratore sono due: 1) richiedere a carico del datore di lavoro che non ha versato i contributi, la costituzione di una “rendita vitalizia” (di una rendita, cioè, commisurata ai contributi non versati); 2) oppure riscattare il periodo per il quale non sono stati versati i contributi, ma sostenendo la relativa la spesa.