Economia

Decreto Flussi 2015. Prorogati i termini per i nulla osta

Daniele Cirioli lunedì 10 agosto 2015
Prorogati i termini per le richieste di nulla osta sul decreto flussi 2014. L’invio delle domande, secondo la consueta procedura disponibile sul sito internet del ministero dell’interno, infatti, sarà possibile fino alle ore 24 del 31 dicembre 2015 (e non del 30 agosto 2015). Lo stabilisce la nota congiunta emessa dal ministero del lavoro e da quello dell’interno, prot. n. 4454/2105, ritenendo necessaria la proroga perché la quota di ingressi (17.850 in tutto) è stata utilizzata soltanto per il 21,8%. La proroga riguarda le richieste inerenti alla consueta programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari, fissata dal dpcm 11 dicembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 300/2014). Il decreto ha stabilito una quota di 17.850 ingressi di stranieri per lavoro subordinato (non stagionale) e per lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 ingressi per Expo2015. La quota dei lavoratori autonomi comprende:•    1.000 = stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23 del dlgs n. 286/1998)•    2.400 = lavoratori autonomi•    100 = stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile•    4.050 = titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale•    6.000 = titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale•    1.050 = titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo•    1000 = titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro Ue da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale•    250 = titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Ue da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.In particolare, la quota dei lavoratori autonomi comprende gli stranieri appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività d’interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” (legge n. 221/2012), in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. Le domande si presentano esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito web https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp.