Economia

Tribunale Bergamo. Parasubordinati: diritto alla pensione anche se i contributi non sono stati versati

Daniele Cirioli lunedì 14 aprile 2014
Buone notizie per i co.co.pro. iscritti alla Gestione Separata Inps: hanno diritto alla pensione, anche se il committente non gli abbia versato i contributi. A stabilirlo, il tribunale di Bergamo che nella sentenza n. 941/2013 ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il cosiddetto “principio di automaticità” delle prestazioni, che finora era applicato esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti (il principio è previsto all’art. 2116 del Codice Civile).La vicenda giudiziaria ha visto affrontarsi una lavoratrice (co.co.co.) e l’Inps. E’ stata la prima ad aver convenuto in giudizio l’ente previdenziale al fine di vederlo condannare a riconoscere i contributi non pagati per oltre nove anni dal committente (una società di servizi scolastici). La lavoratrice, infatti, è stata occupata dal 1996 al 2012, con iscrizione alla Gestione Separata, ma, quando a febbraio del 2011 ha presentato domanda di pensione, l’Inps gliel’ha rigettata per difetto di contribuzione: il committente non gli aveva perfettamente versato i contributi dall’anno 2004. Con il ricorso al tribunale, dunque, la lavoratrice ha chiesto l’applicazione del principio di “automaticità delle prestazioni” negatogli dall’Inps.Per l’Inps la questione è bella e definita: l’art. 2116 del codice civile (principio di automaticità delle prestazioni) non si applica nel caso di omessi versamenti di contributi alla Gestione Separata. Questo è vero, in effetti; e lo ammette anche il tribunale di Bergamo, che afferma: è “indubitabile che l’art. 2116 riguardi solo i rapporti di lavoro subordinato”. Tuttavia, aggiunge il Giudice, esso “esprime un principio di ordine generale nell’ambito del sistema della previdenza sociale”. Principio che è stato tale dichiarato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 374/1997, in cui si legge che tale “automaticità delle prestazioni… trova applicazione non già solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma – come si esprime l’art. 2116 cod. civ. – salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. In altre parole, secondo il tribunale di Bergamo quel principio si applica sempre e comunque “salvo una esplicita disposizione di deroga”. D’altro canto, aggiunge la sentenza, è pur vero che la suprema corte, con orientamento costante, ha affermato l’inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni nei regimi previdenziali dei rapporti di lavoro autonomo (commercianti e liberi professionisti). In tali sistemi, però, l’esclusione appare coerente perché l’obbligo di pagamento dei contributi grava sullo stesso lavoratore il quale ha la responsabilità di versare i contributi e sul quale, inevitabilmente, non può che ricadere la conseguenza dell’eventuale omesso versamento. Per il tribunale questa conclusione vale senza dubbio con riferimento a professionisti senza cassa della gestione separata Inps, mentre non può valere per co.co.co. e co.co.pro. per i quali il sistema di pagamento dei contributi prevede l’obbligo a carico dei committenti in maniera del tutto “speculare a quello esistente per i lavoratori dipendenti”. Peraltro, conclude la sentenza, il collaboratore non ha modo per costringere il committente a versare i contributi all’Inps, come non lo ha il lavoratore dipendente; pertanto, la mancata applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, potrebbe anche violare l’art. 3 della costituzione (principio di uguaglianza).