Economia

Nuove procedure. Certificati di malattia: online anche per le aziende

Daniele Cirioli martedì 13 settembre 2011
Sulle certificazioni di malattia è l’ora dell’online anche per le aziende. Dal 14 settembre, infatti, nel settore privato entra pienamente a regime la procedura telematica sullo scambio, tra aziende e medici, dei certificati di malattia dei lavoratori. Lavoratori che, di conseguenza, tali certificati non devono più consegnare né all’Inps né alle proprie aziende. Arriva così all’apice quell’uniformità, tra pubblico e privato, sulla gestione della malattia. Uniformità totale che vale pure (questa è un’altra novità) in merito agli stessi certificati. Tanto che, se l’infermità è lunga (oltre dieci giorni) o se è la terza in un anno, ora deve essere certificata esclusivamente da un medico dell’Ssn anche quando riguarda lavoratori privati. Quest’ultima novità è arrivata dalla circolare n. 117/2011 dell’Inps. A ricordare l’entrata a regime dalla procedura telematica è stato il Ministero della funzione pubblica, con un comunicato stampa diffuso il 12 settembre. Il Ministero ha spiegato che il 13 settembre è stato l’ultimo giorno in cui era ancora possibile utilizzare la carta per i certificati medici di malattia dei dipendenti privati; e che da oggi (mercoledì 14 settembre) scatta l’applicazione al settore privato delle nuove regole, in virtù delle quali il datore di lavoro non può più chiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma deve prenderne visione avvalendosi dei servizi resi disponibili dall’Inps. L’equiparazione tra pubblico e privato, come si accennava, produce altre conseguenze. La legge n. 183/2010 (il Collegato lavoro), relativamente alle regole applicabili al settore privato, ha fatto un rimando integrale ed esplicito all’articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001 (il Tu pubblico impiego), così uniformando totalmente il regime dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del ssn o con esso convenzionati. Successivamente, con l’entrata in vigore (dal 6 luglio 2011) del dl n. 98/2011 sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti per cui “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. Tale norma, ha spiegato l’Inps nella circolare n. 117/2011, introduce un regime speciale, rispetto a quello generale dell’articolo 55 septies. Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell’anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico dell’Ssn o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. Certificazione che, sino all’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.Sempre a proposito di malattia va segnalata la circolare n. 118/2011 dell’Inps, la quale prevede che a partire dal 1° ottobre le richieste di visita medica di controllo dei dipendenti in malattia (più nota come “visita fiscale”) dovranno essere inoltrate all’Inps mediante canale telematico. In fase di prima attuazione, tuttavia, vigerà un periodo transitorio, fino al prossimo 30 novembre, durante il quale le richieste inviate secondo i canali tradizionali saranno considerate utili agli effetti giuridici. Anche in questo caso la novità interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati. Dal 12 settembre (data di pubblicazione della circolare), tutti i soggetti già dotati di Pin per l’accesso all’Inps sono stati automaticamente abilitati al nuovo servizio. La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.