Economia

Normativa. Allattamento e riposi facoltativi

Daniele Cirioli lunedì 28 settembre 2015
Allattamento facoltativo per la madre lavoratrice dipendente. I riposi giornalieri, infatti, sono un diritto della lavoratrice dipendente, non un obbligo a carico del datore di lavoro. Pertanto, qualora la lavoratrice non ne intenda fruirne, può rinunciarvi senza che per questo il datore di lavoro rischi di essere sanzionato. È quanto ha precisato il ministero del lavoro nell’interpello n. 23/2015.L’allattamentoNell’ambito delle tutele garantite al bambino e alla madre, il TU maternità (dlgs n. 151/2001) prevede, accanto alle astensioni a titolo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e di congedo parentale (ex astensione facoltativa) anche i riposi giornalieri, c.d. “allattamento”. In base all’art. 39 del Tu, si tratta del diritto a permessi retribuiti riconosciuto alla lavoratrice madre, dopo il congedo di maternità e durante il primo anno di vita del bambino, articolati nel seguente modo in funzione dell’orario di lavoro: •    orario di lavoro fino a 6 ore giornaliere: un riposo della durata di un’ora;•    orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere: due riposi della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze. Permessi facoltativiI chiarimenti ministeriali sono arrivati a risposta del quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in cui è stata chiesta la corretta interpretazione dell’art. 39 del Testi Unico maternità, circa la disciplina dei riposi giornalieri. In particolare, è stato chiesto di sapere se, nel caso in cui la lavoratrice non intenda fruire, spontaneamente e per proprie esigenze, di questi permessi già richiesti al datore di lavoro, nei confronti di quest’ultimo possa trovare o meno applicazione il regime sanzionatorio (art. 46 dello stesso Tu). Il ministero ha risposto negativamente. Infatti, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, ha spiegato nell’interpello, la lavoratrice può scegliere se esercitare o meno il diritto di fruizione dei riposi giornalieri. Nel caso decida di esercitarlo e il datore di lavoro non lo consenta trova senz’altro applicazione il regime sanzionatorio. Ma nel caso in cui la lavoratrice presenti richiesta per il godimento e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non ne fruisca per alcune giornate, non è ravvisabile alcuna violazione a carico del datore di lavoro e di conseguenza non troverà applicazione alcuna sanzione. In ogni caso, ha concluso il ministero, resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi orari. Pertanto, secondo il ministero "appare opportuno che la tale rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile a un interesse della lavoratrice (per esempio frequenza corsi di formazione, impossibilità di rientro a casa per sciopero mezzi pubblici eccetera)".