Attualità

PALAZZO MADAMA. Decreto sicurezza, via libera del Senato Sì di Lega e opposizione

mercoledì 22 aprile 2009
Sì definitivo e bipartisan del Senato alla conversione del decreto legge sulla sicurezza recante norme contro le molestie e gli atti persecutori, che ora è legge, senza modifiche rispetto al testo giunto dalla Camera. Con 261 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto la norma è passata con l'appoggio dei senatori del Pdl, dell'Udc, Pd, Idv. In dissenso dal gruppo hanno votato contro i senatori radicali del Pd, Poretti e Perduca ed il senatore Francesco "Pancho" Pardi dell'Idv, che si è astenuto. Sì della Lega e dell'opposizione. Anche la Lega ha votato a favore del dl, dopo le durissime contestazioni alla Camera e l'intesa politica raggiunta in seguito per un sostegno alla norma di fronte all'impegno del governo a reintrodurre in altro provvedimento (ddl sicurezza)le parti relative al trattenimento nei Cie degli immigrati clandestini e alle ronde cittadine. Il voto favorevole dell'opposizione ("per responsabilità" come ha sintetizzato per tutti il senatore Pd, Felice Casson) è stato garantito per consentire la conversione del decreto, giunto oramai alle soglie della scadenza (25 aprile), ma numerose ed articolate sono state le critiche rivolte al provvedimento, sia in senso formale che sostanziale.Le modifiche. Il decreto legge sulla sicurezza convertito contiene una serie di modifiche che concernono il codice penale e il codice di procedura penale. In particolare, all'articolo 1 viene sostanzialmente reintrodotta un'aggravante per il caso in cui il reato di omicidio faccia seguito al delitto di violenza sessuale, violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo. Viene anche introdotta l'aggravante nel caso di reato di omicidio compiuto dallo stesso autore del delitto di atti persecutori, comunemente denominato stalking, introdotto sempre da questo decreto-legge. "Il reato di atti persecutori - ha detto ieri il relatore del provvedimento, Roberto Centaro del Pdl -, comunemente denominato stalking, previsto con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 612-bis, prevede una condotta reiterata di minaccia e molestia che comporti perdurante stato di ansia e di paura, timore per l'incolumità propria e dei congiunti. È un reato che viene considerato punibile a querela dellapersona offesa, ma che può essere anche sanzionato d'ufficio nei casi aggravati, cioè se viene condotto nei confronti di minori o di altre categorie ovvero a seguito del procedimento di ammonimento". Vi sono poi una serie di modifiche del codice di procedura penale che riguardano misure cautelari personali, con un significa tivo ampliamento per le associazioni a delinquere, la tratta e riduzione in schiavitù delle persone, il sequestro di persone, i reati di terrorismo, prostituzione minorile, pornografia minorile e iniziative turistiche volte al favoreggiamento della prostituzione minorile.