Attualità

La riforma costituzionale. Referendum, bocciato il ricorso al Tar

giovedì 20 ottobre 2016
È "inammissibile per difetto di giurisdizione" il ricorso presentato da esponenti del Movimento 5 stelle e di Sinistra italiana contro il quesito referendario sulla riforma costituzionale. La seconda sezione bis del Tar del Lazio ha rilevato un "difetto assoluto di giurisdizione", ovvero la propria impossibilità a decidere sulla materia che non rientra tra quelle demandata alla giustizia amministrativa. Il Tar, dunque, considerata "l'urgenza" di dare una risposta definitiva sulla questione non si è limitato alla richiesta cautelare e ha deciso nel merito della controversia. Il quesito che gli elettori si troveranno sulla scheda il 4 dicembre secondo il Tar è neutrale: è passato attraverso due organi di garanzia, l’ufficio centrale per il referendum (della Cassazione), che l’ha predisposto, e il presidente della Repubblica, che l’ha recepito con il decreto che ha indetto la consultazione. I giudici aministrativi hanno sottolineato come l'individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall'Ufficio Centrale per il referendum della Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato con il ricorso di M5S e Sinistra italiana. La sentenza del Tar rileva che "sia le ordinanze dell'Ufficio Centrale per il referendum sia il decreto presidenziale, nella parte in cui recepisce il quesito, sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale". Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum, secondo i giudici amministrativi, "relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell'Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte Costituzionale".