Attualità

A termine. Possibili fino a otto rinnovi in tre anni

Francesco Riccardi sabato 15 marzo 2014
Mentre si apre il fronte di battaglia con la Cgil, il Ministero del Lavoro scende in campo con una nota per chiarire alcuni dubbi e ri­spondere alle prime critiche, a­vanzate da più parti, sulle nuo­ve regole per i contratti a termi­ne. In attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento di legge, infatti, non sono pochi i punti del progetto illustrato l’al­tra sera dal ministro Giuliano Po­letti che si prestavano ad inter­pretazioni diverse. I RINNOVI SENZA CAUSALE «Con l’entrata in vigore del de­creto legge il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti a tempo determinato senza cau­sale, nel limite di durata di 36 mesi – spiega il documento –. Viene così superata la prece­dente disciplina che limitava ta­le possibilità solo al primo rap­porto di lavoro. Inoltre, la possi­bilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale u­nica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stes­sa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Queste prime preci­sazioni rispondono da un lato a chi, come ad esempio l’econo­mista Tito Boeri, paventava che con le nuove regole si potessero ripetere fino a 156 contratti di u­na settimana appena. Dall’altro a quegli imprenditori che temeva­no l’applicazione dei nuovi ter­mini di «acausalità» (senza cioè dover indicare una ragione spe­cifica per l’assunzione) solo al pri­mo contratto, mentre il ministe­ro chiarisce che ciò sarà sempre possibile nel limite dei 3 anni. Il contratto del lavoratore, però, do­vrà essere prorogato sempre re­lativamente alla stessa posizione e non spostato su un’altra. I LIMITI SULL’ORGANICO Un’altra questione particolar­mente dibattuta è quella del li­mite di assunzioni con contrat­ti a termine rispetto all’organico complessivo dell’azienda, che il governo fissa nel decreto al 20%. Riguardo ciò, il ministero preci­sa che «il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla con­trattazione collettiva la possibi­lità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagiona­lità ». I contratti collettivi posso­no quindi stabilire limiti diversi, ma ancora non è chiaro se var­ranno quelli già concordati dal­le varie categorie, mediamente intorno al 10-15% degli organici complessivi, o ne andranno concordati di nuovi? Ancora, il ministero chiarisce che comun­que si tiene conto delle «esigen­ze connesse alle sostituzioni e al­la stagionalità», come a dire che nelle imprese con produzioni o lavorazioni molto legate ai di­versi periodi dell’anno il limite del 20% potrà essere superato. Infine, l’ultima precisazione ri­guarda le aziende che occupano fino a 5 dipendenti: «possono co­munque stipulare 1 contratto a termine». «TESTO MIGLIORABILE» «Con questi interventi – conclu­de la nota del ministero – il go­verno ha inteso offrire la rispo­sta ritenuta più efficace alle at­tuali esigenze del contesto oc­cupazionale e produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi e potrà fornire spunti e proposte per un loro eventuale migliora­mento ». Insomma, il dibattito è aperto e le Camere sono sovra­ne. L’impressione è che l’iter del provvedimento non sarà tanto semplice.