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IL GIURISTA SU BERLUSCONI. Mirabelli: «La Consulta è l'unica via Ma è tortuosa e irta di difficoltà»

Giovanni Grasso martedì 10 settembre 2013
«La questione è essenzialmente politica più che giuridica. Se invece del leader di una grande partito ci fosse stato un parlamentare di minor peso politico credo che questa disputa non ci sarebbe stata». Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, è piuttosto scettico sulla possibilità che l’ex premier possa ricorrere con successo alle corti europee contro la decadenza imposta dalla legge Severino. «Vedrei piuttosto - spiega in questa intervista - il ricorso alla Consulta. Ma è comunque un percorso irto di difficoltà».La domanda del giorno è se la giunta per le elezioni del Senato possa essere competente a porre la questione di incostituzionalità...La Costituzione stabilisce che ciascuna Camera «giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità». Se in questa funzione si considera come un giudice, sarebbe poi la stessa Corte a decidere se il soggetto sia titolato o meno a proporre una questione di legittimità costituzionale, che può essere fatta solo incidentalmente nel corso di un giudizio. La giunta ha molti aspetti che potrebbero far pensare a un collegio giudicante e la procedura dinanzi a essa garantisce la difesa. Ma è anche vero che la giunta ha un potere referente, perché a decidere è poi l’aula. In questo caso dovrebbe essere l’assemblea del Senato a porre la questione davanti alla Consulta. La questione andrebbe approfondita. Ma, certo, non si può fare a meno di notare il paradosso di una Camera che ricorre contro una legge approvata da lei stessa.Sta dicendo che la strada maestra sarebbe quella di cambiare la legge in Parlamento?Sarebbe certamente il percorso più lineare.E sulla possibilità di adire alle corti europee lei che ne pensa?La Corte europea per i diritti umani di Strasburgo potrebbe essere investita della questione, ma solo dopo che siano esauriti i ricorsi interni nello stato. Non è ancora questo il caso in cui si trova Berlusconi, non essendo stata pronunciata la sua decadenza. Il ricorso può essere solo successivo e non sospende il procedimento in corso. Quanto alla Corte di giustizia europea di Lussemburgo, questa si occupa di applicazione delle normative dell’Unione europea, e non mi sembra abbia competenze in materie come questa.E la questione della retroattività della legge Severino? C’è parecchia polemica anche tra i giuristi. Un principio basilare del diritto penale è che non si può essere perseguiti se all’epoca dei fatti il reato contestato non era previsto da un’apposita legge. Ma qui, credo, la questione è diversa. La Costituzione prevede che la legge determini i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di parlamentare. Non si può considerare la norma della decadenza contenuta nella legge Severino come una sorta di pena accessoria. È piuttosto una norma a tutela dell’organo che l’ha approvata, il Parlamento, che ha posto dei requisiti di idoneità, per così dire, di "onorabilità" per l’accesso e l’esercizio dell’attività di parlamentare. Non è insomma una norma penale per la quale possa valere il principio di non retroattività.