Attualità

La scheda. I punti chiave della riforma

venerdì 11 luglio 2014
​Addio al Senato, anche se quello che lo sostituirà manterrà il nome. Con l’approvazione da parte della commissione del Senato del ddl sulle riforme, si completa l’assetto federalista avviato con la riforma del 2001.SENATORI-CONSIGLIERI I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni sulla base del peso demografico. I consigli regionali li eleggeranno con metodo proporzionale rispetto ai voti ottenuti e non ai seggi, i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco.CAMERA Sarà l’unica Assemblea legislativa a votare la fiducia al governo. I deputati rimangono 630.SENATO Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato (che resteranno in carica per 7 anni). Avrà competenza legislativa piena solo sulle riforme costituzionali e le leggi costituzionali, e potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potrà non tener conto della richiesta. Su una serie di leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non dar seguito alle richieste del Senato solo respingendole a maggioranza assoluta.TITOLO V Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come l’energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi). Nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei voti, nei successivi quattro i tre quinti; dal nono basta il 50%.REFERENDUM Serviranno 800mila firme. Dopo le prime 400mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché essa abbia un valore normativo autonomo.DDL INIZIATIVA POPOLARE Salgono da 50mila a 250mila le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame.