Attualità

L'INTERVISTA. Fine vita, Bompiani: «Dichiarazioni anticipate, argine a nuovi abusi»

Emanuele Vinai giovedì 17 marzo 2011
Nel dibattito che circonda il Ddl sul fine vita, torna di stringente attualità il «Parere» del Comitato nazionale per la bioetica del dicembre 2003 sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Evocato da più parti, il documento, richiesto dall’allora presidente del Consiglio Giuliano Amato, fu oggetto di un articolato iter, sintomo della delicatezza della materia trattata, ma anche dell’opportunità di arrivare a un’elaborazione il più possibile condivisa. «Dopo una lunga discussione, si arrivò a un voto trasversale largamente maggioritario e l’eutanasia fu respinta più volte – ricorda Carlo Casini –. Si evidenziò anche la necessità di legiferare in tempi brevi, opzione che allora non mi trovò molto d’accordo, ritenendo che ci fossero sufficienti strumenti per intervenire. Ma il caso Englaro ha mutato completamente paradigma, e l’invito formulato allora al Parlamento si rivela attuale tutt’oggi».È più che mai utile ripercorrere la genesi delle basi fondative su cui fu elaborato il Parere con uno dei protagonisti, il professor Adriano Bompiani, presidente onorario del Cnb e "padre" della definizione di «Dichiarazioni anticipate di trattamento».Professore, come nacque il documento?Il Parere del Cnb fu una risposta collegialmente assunta di fronte a un’esigenza culturale e "istituzionale", per il Comitato, di riflettere su documenti nazionali e internazionali di grande rilievo per i problemi etici, e nella fattispecie quelli di "fine vita". Nel 2003 circolavano in Italia vari elaborati, ed erano note anche alcune raccomandazioni del Consiglio d’Europa circa i diritti dei morenti, seguite poi dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (la Convenzione di Oviedo, 1997) che dedicava specificamente all’argomento l’articolo 9. Nella sua riflessione il Cnb tenne presente in particolare questo articolo. E anche ora occorre ritornare a esso, nella coerenza con il Parere espresso dal Cnb.Si parlò inizialmente di "testamento biologico", ma l’espressione parve a molti nel Cnb troppo vincolante, così come "disposizioni". È così?È esattamente ciò che è avvenuto nel caso della redazione della Convenzione di Oviedo e dell’articolo 9, già nella seduta del 12 gennaio 1993 quando si cominciò a parlare a Strasburgo dell’argomento. Attraverso una serie di riunioni e di "bozze di lavoro", sviluppate sino al 1995, si arrivò al testo finale approvato dai delegati dei diversi Paesi europei presenti nella seduta plenaria del Comitato direttivo per la bioetica del 30 giugno 1995 con 20 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astensioni.Perché è così importante l’articolo 9?Nel complesso dei 38 articoli della Convenzione, il 9 è intitolato nelle lingue ufficiali (francese e inglese) rispettivamente come «Souhaits précedentement exprimés» e «Previously expressed wishes». Le due espressioni (ovviamente fra loro coerenti) vengono tradotte come «desideri fortemente espressi», e tale è lo spirito del testo redatto a Strasburgo. Appare chiaro che il principio enunciato riconosce al paziente la legittimità di esprimere «wishes» (desideri fortemente nutriti) per qualsiasi intervento medico, e parallelamente fa obbligo al medico di «prenderli in considerazione». Ciò che è corretto, nel rapporto dialogico fra paziente e curante. Il Cnb, per il previsto recepimento della norma in Italia, ha suggerito una soluzione che in qualche modo va oltre quanto esplicitato nel testo del Consiglio d’Europa, ponendo al medico il dovere (coerente con l’attività routinaria professionale) di indicare in cartella clinica i motivi di eventuale dissenso rispetto alle dichiarazioni del paziente. Tutto ciò deve comprendere, a parere di molti, il rispetto dell’atteggiamento di coscienza del medico nell’interpretazione delle eventuali richieste.Dunque non si tratta di volontà imposte al medico?Esattamente. Il concetto di desiderio, ancorché fortemente "vissuto" e "raccomandato", assume al massimo quella connotazione di "dichiarazione anticipata" con la quale si è espresso il Comitato nazionale di bioetica nel 2003. È quella "mediazione" accettabile, che è apparsa opportuna al Comitato: se "desiderio" è sembrato poco incisivo per la posizione del paziente, "direttiva" è suonato come un concetto burocratico in cui si identifica chi ha potere di emettere direttive, e chi ha dovere di rispettarle, ciò che non è coerente né praticabile nella professione medica se indicasse una subordinazione contraria alla dignità professionale.Quel testo può rappresentare ancora un punto di contatto tra laici e cattolici?Se ci sarà "buona fede" reciproca, e si vorrà veramente operare secondo una corretta deontologia medica, non vedo difficoltà insormontabili. Aggiungo che il vigente Codice deontologico per la professione medico-chirurgica italiano ha fatto propri i princìpi della Convenzione di Oviedo ed anche quelli contenuti nell’articolo 9.Ma una legge oggi è necessaria?So bene che alcuni ritengono che ogni nuova norma rischia di togliere qualcosa alla vera responsabilità professionale del medico. A mio giudizio, in una società dai comportamenti deontologici ineccepibili ciò dovrebbe essere sufficiente e non richiedere leggi. Ma oggi, pur comportandosi correttamente, i medici temono molto di più le contestazioni giudiziarie, prevedibili nei casi di incerta soluzione. Inoltre, senza un quadro normativo adeguato, gli abusi sarebbero prevedibilmente più frequenti. Molti medici, giuristi, magistrati e cittadini, insieme, chiedono almeno "leggi quadro" di indirizzo. Ciò è avvenuto già con successo in Spagna, Francia, Regno Unito e altri Stati. In Italia, servirebbe trasferire i contenuti dell’ultima edizione del Codice professionale – con i necessari adattamenti del linguaggio legislativo – nell’ambito della prevista normativa tecnica per recepire la Convenzione di Oviedo, e finalmente depositare il formale recepimento. Servirebbe anche a sottolineare e favorire una formazione etica migliore per tutti gli operatori sanitari.