Attualità

Genova. Corte di Strasburgo: Diaz, fu tortura

martedì 7 aprile 2015
​Quanto compiuto dalle forze dell'ordine italiane nell'irruzione alla Diaz il 21 luglio 2001 "deve essere qualificato come tortura". Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia non solo per quanto fatto ad uno dei manifestanti, ma anche perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura.Il ricorso di Cestaro, brutalmente picchiato. La Corte europea dei diritti dell' uomo ha condannato l'Italia sulla base del ricorso presentato a Strasburgo da Arnaldo Cestaro, una delle vittime della perquisizione alla scuola Diaz avvenuta il 21 luglio 2001, alla conclusione del G8 di Genova.Nel ricorso, l'uomo, afferma che quella notte fu brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine tanto da dover essere operato, e da subire ancora oggi ripercussioni per alcune delle percosse subite. Cestaro, rappresentato dall'avvocato Nicolò Paoletti,  sostiene che le persone colpevoli di quanto ha subito sarebbero dovute essere punite adeguatamente ma che questo non è mai accaduto perché le leggi italiane non prevedono il reato di tortura o reati altrettanto gravi.La Corte: leggi italiane inadeguate. Oggi i giudici della Corte europea dei diritti umani gli hanno dato pienamente ragione. Non solo hanno riconosciuto che il trattamento che gli è stato inflitto deve essere considerato come "tortura". Nella sentenza i giudici sono andati oltre, sostenendo che se i responsabili non sono mai stati puniti, è soprattutto a causa dell'inadeguatezza delle leggi italiane, che quindi devono essere cambiate. Inoltre la Corte ritiene che la mancanza di determinati reati non permette allo Stato di prevenire efficacemente il ripetersi di possibili violenze da parte delle forze dell'ordine. Ricorsi in sospeso per presunte violenze alla caserma Bolzaneto. Davanti al giudice di Strasburgo pendono altri due ricorsi presentati da 31 persone che affermano di essere state torturate nella caserma di Bolzaneto, sempre nei giorni del G8 di Genova. Nei due ricorsi sono descritte per ognuno dei ricorrenti, donne e uomini di varia nazionalità, le lesioni e le angherie subite dalle forze dell'ordine a volte - secondo quanto sostenuto nelle azioni legali - anche grazie al comportamento del personale medico. Durante l'irruzione alla Diaz furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, dei quali 3 in prognosi riservata e uno in coma. Finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capisquadra.
Reato di tortura, dibattito in corso alla Camera. Quanto alla tortura, la proposta di legge che introduce nel codice penale il reato è all'esame del Parlamento da quasi due anni: approvata dal Senato poco più di un anno fa, il 5 marzo 2014, dopo una discussione durata 8 mesi, ora è in seconda lettura alla Camera dove il 23 marzo scorso è approdata in Aula per la discussione generale. L'esame dovrebbe riprendere in settimana, dopo l'ok alla riforma del terzo settore, con i tempi contingentati e quindi certi e rapidi. Ma il testo, già modificato dalla commissione Giustizia di Montecitorio, dovrà tornare al Senato. Il via libero definitivo dovrebbe arrivare entro l'estate.
Ecco cosa prevede. La proposta di legge si compone di sette articoli. Queste le novità: è inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-bis), che può essere commessa da chiunque (reato comune), ed è punita con la reclusione da 4 a 10 anni; sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da un pubblico ufficiale: in questo caso la reclusione va da 5 a 12 anni; aumento fino a 1/3 della pena si hanno se vengono causate lesioni personali e lesioni personali gravi; aumento della metà della pena se le lesioni personali sono gravissime; il testo prevede anche l'aggravante ad effetto speciale (30 anni di reclusione), derivante dall'avere provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura.
È inserito inoltre nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale: la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. Il provvedimento stabilisce anche che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. Sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura; è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura; è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura.