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La riforma. Così cambia il Senato: ecco la riforma Renzi

lunedì 31 marzo 2014
"Il Senato delle autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre secondo modalità stabilite dalla costituzione alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni". È quanto stabilisce l'ultima versione della bozza con 'le disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e quella dei costi di funzionamento delle istituzioni, oltrechè la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V', approdata oggi sul tavolo del Cdm e con la quale si aboliscono le Province e lo Cnel. Alla Camera la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia con il governo. Il Senato delle Autonomie "partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione Europea, e secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio". "È composto dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma, nonchè, per ciascuna regione da due membri eletti, con voto limitato dal consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della regione". "La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti", si prevede ancora. Inoltre, "21 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal presidente della Repubblica, tali membri durano in carica 7 anni. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato presidente della Repubblica". La Camera dei Deputati è eletta per 5 anni. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre e possono essere convocate in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Ciascuna Camera, si legge fra le altre disposizioni, adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta. È la legge a determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore. E nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. I membri del parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri della Camera "ricevono un'indennità stabilita dalla legge". "La funzione legislativa è esercita collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali". Tutte le altre leggi "sono approvate dalla Camera dei deputati". Nella bozza finale messa a punto il 29 marzo si stabilisce quindi che ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle autonomie che, entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti può disporre di esaminarlo". Al Senato delle autonomie la facoltà, nei 30 giorni successi, di deliberare proposte di modifica del testo sulle quali "la Camera dei deputati entro i successivi 20 giorni si pronuncia in via definitiva". La legge può essere promulgata se il Senato non procede all'esame o lascia trascorrere inutilmente il termine per deliberare, ma anche il caso in cui la Camera si sia pronunciata in via definitiva. Nel testo che modifica la carta costituzionale si prevede che alla Camera sia necessaria la maggioranza assoluta per superare la contrarietà del Senato in materie che hanno specifico interesse per le autonomie o quando si tratti di autorizzare la ratifica di trattati che riguardano l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Si stabilisce anche che il Senato delle autonomie possa svolgere attività conoscitive e formulare "osservazione su ciascun progetto di atto normativo o documento all'esame alla Camera dei Deputati". Si prevede poi che l'iniziativa delle leggi "appartiene al governo, a ciascun membro delle camere" ed agli organi ed enti ai quali sia conferita la legge costituzionale. "Il Senato delle autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti richiedere alla Camera di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso la Camera dei Deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di 6 mesi dalla data di deliberazione" del Senato. Nella bozza si stabilisce anche una corsia preferenziale per il governo e si prevede che l'esecutivo possa "chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro 60 giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato", secondo il regolamento, tenendo conto della complessità della materia. In questo caso si dimezzano i termini per il richiamo dei disegni di legge già approvati dalla Camera. Il presidente della Repubblica resta eletto dal Parlamento in seduta comune, per 7 anni e nella bozza si dice che le funzioni del capo dello Stato, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal presidente della Camera. Il presidente della Repubblica può "sentito il suo presidente, sciogliere la Camera dei Deputati". Nel testo si disciplinano anche le cause di ineleggibilità e incandidabilità di deputati e senatori e si prevede che alla Camera sia l'assemblea a giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incandidabilità mentre al Senato l'assemblea verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti ma "delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle autonomie da parte del suo presidente".