Scuole religiose, docenti di scuole private, organizzazioni di tendenza. L'intreccio di questi tre aspetti dell'istruzione privata è occasione di controversie nei rapporti di lavoro tra scuole e insegnanti in ambito religioso. Diverse sentenze della magistratura hanno apportato precisazioni e chiarimenti alle disposizioni legislative di riferimento, ma la materia, ciò malgrado, non appare assoggettabile a criteri assoluti e vincolanti.
Si segnala, fra le ultime pronunce giudiziarie, una sentenza che, quanto meno di fatto, restringe l'autonomia e la discrezionalità delle scuole private nella scelta dei rispettivi docenti. Le priva sostanzialmente della opportunità di scegliere, con fiducia, i più preparati fra i docenti nelle scuole pubbliche. La pronuncia n. 6829/2003 del Consiglio di Stato rimarca infatti il divieto per i professori delle scuole statali di insegnare nelle scuole private. Per affermare questo criterio il Consiglio si è richiamato alla situazione di incompatibilità, stabilita dal Dpr 417/1974, art. 91, nel cumulare due rapporti di lavoro dipendente.
Il giudice amministrativo sottolinea, con l'occasione, che un secondo rapporto di lavoro può sussistere anche se l'attività viene svolta per poche ore settimanali. Sono determinanti due fattori che confermano l'incompatibilità: la continuità della prestazione lavorativa (l'insegnamento) e la subordinazione dei docenti, inseriti a tutti gli effetti nell'organizzazione della scuola privata (orario, piani di studio, ecc).
Gli effetti della sentenza sono tuttavia circoscritti alla sola categoria degli insegnanti pubblici. A rigore, le scuole religiose non subiscono alcun obbligo o indirizzo nella rispettiva gestione amministrativa. è quindi un problema esclusivo dei docenti interessati porre termine al rapporto di lavoro (da dipendente o da collaboratore) in atto con una scuola privata oppure, in dispregio alla sentenza, proseguire tranquillamente a svolgere la seconda attività.
è opportuno, inoltre, segnalare che i rapporti di lavoro effettuati contro leggi e regolamenti non sono esenti dall'essere in regola col fisco e con la previdenza. Sono ad esempio, pienamente dovuti, a favore dell'interessato, i contributi previdenziali in relazione ai compensi effettivamente corrisposti.
La tendenza. Sulle "organizzazioni di tendenza", cui appartengono anche le scuole di ispirazione religiosa, si sono riversate numerose precisazioni riguardo al divieto di licenziamento per motivi ideologici, particolarmente tutelato dalla legge 108/90. Secondo una recente sentenza della Cassazione (5401/2003) non si richiede tuttavia che le attività svolte dai dipendenti nei diversi enti debbano avere tutte carattere prettamente ideologico. Il divieto si applica, precisamente, ai lavoratori che svolgono mansioni ideologicamente qualificate, escludendo quindi gli incaricati di mansioni neutre.
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