È stato di recente emanato il decreto che rivaluta i contributi dovuti dai sacerdoti iscritti allo speciale Fondo di previdenza. Il provvedimento ministeriale è imposto dalla legge regolatrice del Fondo Clero che prevede la rivalutazione annuale dei contributi non in base al costo della vita, come sembrerebbe logico, bensì in relazione all'aumento medio delle pensioni pagate dall'Inps. La percentuale di aumento per il 2002 (l'ultimo anno consolidato nelle registrazioni dell'Istituto) è stata del 2,9%. Di tanto quindi il decreto ha aumentato l'importo annuale dei contributi finora pagato dai sacerdoti, portandolo da 1.308,36 euro (valore provvisorio per gli anni 2002 e 2003) a 1.346,28 euro (valore definitivo per il 2002 e provvisorio per il 2003 e il 2004). Le rate bimestrali sono ora pari a 224,38 euro (frazionabili a 112,19 mensili).
Per effetto del nuovo decreto si rende necessario completare i versamenti contributivi provvisori già effettuati nel 2002 e nel 2003, integrandoli con un conguaglio, complessivo di 75,84 euro (pari a 3,16 euro per ogni mese di iscrizione). Le modalità di versamento sono diverse secondo la situazione personale:
a) sacerdoti che partecipano al sistema di sostentamento. I versamenti integrativi all'Inps saranno effettuati dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero (con riferimento ai soli mesi "coperti" dal sistema) per conto dei sacerdoti che non sono ancora in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per coloro che hanno presentato una domanda di pensione di vecchiaia o di invalidità nel Fondo non ancora definita dall'Inps. Hanno titolo alla copertura dell'Istituto centrale anche i sacerdoti italiani in missione all'estero (fidei donum, per i quali l'iscrizione all'Inps è da pochi anni divenuta obbligatoria) e diversi sacerdoti stranieri in servizio in Italia. Si tratta, per questi ultimi, dei sacerdoti comunitari ed extracomunitari che sono stati assegnati ad una diocesi italiana nell'ambito dei rapporti di cooperazione missionaria e dei sacerdoti incaricati di svolgere assistenza religiosa a favore dei loro connazionali immigrati in Italia (cappellani etnici).
b) sacerdoti non inseriti nel sistema di sostentamento. I sacerdoti che non partecipano al sistema di sostentamento dovranno provvedere a versare direttamente il rispettivo conguaglio entro una scadenza che sarà prossimamente resa nota dall'Inps.
c) sacerdoti pensionati. I sacerdoti già in pensione sono esclusi da versamenti ordinari o a conguaglio. Un modesto residuo di contributi riguarda tuttavia i sacerdoti andati in pensione con decorrenza febbraio 2002 o decorrenza successiva. Questo gruppo di pensionati subirà una trattenuta, direttamente sulla pensione o su eventuali arretrati di pensione, pari al conguaglio relativo agli ultimi mesi di iscrizione al Fondo che precedono il pensionamento durante gli anni 2002 o 2003.
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