venerdì 17 agosto 2012
In vigore da mercoledì le nuove norme relative alla prescrizione di farmaci. I medici sulla ricetta rossa dovranno indicare il principio attivo del medicinale. Il farmacista, poi, consegnerà il farmaco meno costoso contenente quel principio attivo.
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Da mercoledì i medici hanno l’obbligo di indicare nella ricetta rossa, dove cioè vengono prescritti i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, il nome del principio attivo invece del nome commerciale del farmaco. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, rientra nel decreto legge sulla spending review.I farmaci "griffati" non scompariranno del tutto dalle consuete ricette: il medico potrà prescriverli nel caso in cui sia specificata la "non sostituibilità". E a condizione che il professionista giustifichi la scelta con una breve motivazione. Ecco cosa recita il dispositivo al comma 11-bis: «Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco». E ancora: «Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità».Una misura che sta suscitando non poche polemiche nelle associazioni di categoria dei camici bianchi, poco convinti dei possibili risparmi per le casse statali e, soprattutto, niente affatto disposti a vedersi ridurre la propria discrezionalità. Nella nuova norma non si parla di terapie croniche già in corso perché, come ha sottolineato il ministero della Salute a fine luglio, «il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, sia pur di uguale composizione».Inoltre, ha specificato il dicastero della Salute, «resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto "Cresci Italia" dello scorso gennaio, di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente sia di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso». Infatti, quando al paziente «viene consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al ricorso – o perché il medico ha usato la clausola di "non sostituibilità", o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso –, la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente». Dal ministero fanno inoltre sapere che i sistemi informatici saranno preso adeguati alle nuove norme sul principio attivo. Per il momento i medici «dovranno ricorrere ad una compilazione, parzialmente o totalmente manuale della ricetta».Ma se per il ministero di Lungotevere Ripa la legge «non prevede eccezioni alla immediata applicazione della nuova disciplina, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale», la Fimmg, il maggiore sindacato di medicina generale, "tranquillizza" i suoi iscritti: menzionando la Convenzione con il Servizio sanitario nazionale, l’organismo avverte che ci sono 30 giorni di tempo per adeguarsi alle novità sulle ricette.
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