Un nuovo punto per il 2003
domenica 22 dicembre 2002
Aumentano dal 1° gennaio 2003 le pensioni del Fondo di previdenza del clero. Come ogni anno l'adeguamento delle pensioni viene operato in base al costo della vita, secondo l'indice accertato dall'Istat, questa volta pari al 2,4%. La pensione minima mensile dei sacerdoti aumenta quindi da 392,69 euro del 2002 a 402,12 euro (778.600 secondo le vecchie lire). L'importo minimo della pensione è identico a quello dell'assicurazione dei lavoratori dipendenti, ma la sua struttura è assai differente. Secondo le norme del Fondo Clero, la pensione dei sacerdoti, sia di vecchiaia sia di invalidità, è costituita da una quota minima, il cui importo è "pari" al trattamento minimo dei lavoratori dipendenti, considerato dalla legge solo come un parametro di calcolo. Questo criterio fa sì che i sacerdoti non vengono assoggettati alle regole in vigore per i lavoratori dipendenti e, in particolare, a quelle sul trattamento minimo (diritto al trattamento, misura dell'integrazione al minimo ecc.). Alla nuova quota minima del Fondo Clero deve essere aggiunta la maggiorazione mensile (o supplemento) per ogni anno di iscrizione al Fondo oltre il dodicesimo, nel nuovo importo di 4,62 euro. Per un ristretto numero di pensioni sacerdotali (liquidate una prima volta negli anni '60) spetta invece un importo unico di 83,87 euro. Nuovi requisiti di pensione. Come stabilito dalla finanziaria del 2000, dal 1° gennaio 2003 entra in vigore la nuova età pensionabile, stabilita a 68 anni. In alternativa, il diritto alla pensione si può maturare a 65 anni qualora l'interessato possieda almeno 40 anni di contributi. Per i prossimi pensionati scatta anche un nuovo requisito di contribuzione minima, pari a 13 anni di versamenti al Fondo. Solo dopo aver maturato questo periodo spettano le maggiorazioni mensili. Il nuovo requisito contributivo troverà applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2003 fino al 30 giugno 2004. Valgono, tuttavia, i vecchi requisiti (65 di età e 10 di contributi) per i sacerdoti che li hanno maturati entro il 31 dicembre 1999. "Punto" di remunerazione. Il Consiglio permanente della Cei ha stabilito il valore monetario del punto, per l'anno 2003, in 10,70 euro. La nuova misura del punto porta, ad esempio, la remunerazione mensile minima del sacerdote novello a 856 euro lordi. Un sacerdote di medie condizioni (35 anni di ministero, parroco, insegnante, con punteggio per indennità di alloggio) passa invece da 1.268,08 euro del 2002 a 1.294,70 euro nel 2003. L'adeguamento delle remunerazioni dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento sarà eseguito automaticamente dall'Istituto centrale. Sui nuovi importi saranno applicate le ritenute fiscali che risulteranno alquanto ridotte, come previsto dalla finanziaria 2003 di imminente approvazione alla Camera. Ai lavoratori dipendenti, ad esempio, viene applicata una ritenuta del 23% sui redditi fino a 15 mila euro, ma con deduzioni diverse non inferiori a 3.000 euro.
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