Ritocco ai contributi del Fondo Inps per i sacerdoti
giovedì 2 marzo 2017
Con la recente circolare numero 35 del 22 febbraio l'Inps certifica un modesto ma inevitabile aumento dei contributi dovuti al Fondo Clero. L'adeguamento è dello 0,2% sull'anno 2015, stabilito da un decreto ministeriale del 4 agosto scorso, non con riferimento al costo della vita ma all'aumento medio delle pensioni pagate ai sacerdoti negli anni precedenti. Il calcolo a ritroso di questa rivalutazione comporta a cascata un adeguamento della stessa contribuzione al Fondo per gli anni 2016 e 2017.
Il ritocco contributivo porta a 1.722,08 euro l'importo annuale dovuto dai sacerdoti. Poiché il precedente importo era stato fissato in 1.718,64 euro, è dovuta una differenza di 3,44 euro sui versamenti già effettuati per i singoli anni interi 2015 e 2016 (per ogni bimestre 0,58 euro e per un mese 0,29 euro). Considerati i tempi necessari per predisporre i relativi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, l'Inps ha fissato al 31 marzo 2017 il termine di versamento delle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti, senza aggiunte di interessi. Inoltre anche la contribuzione ordinaria riferita al 2017 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dal 31 marzo, quale prima scadenza dei versamenti di quest'anno.
Sostentamento. Per i sacerdoti che partecipano al sistema di sostentamento, le differenze per il 2015 e il 2016 saranno versate per loro conto dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, con riferimento ai soli mesi "coperti" dal sistema. Ad ogni buon conto l'Inps precisa che titolare dell'obbligo contributivo è sempre il ministro di culto. Soltanto per «opportunità gestionale» – annota l'Inps – è stata istituita una sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali, ponendolo a carico dell'Istituto che corrisponde la remunerazione. In realtà non si tratta di deleghe ma di un obbligo attribuito all'Istituto del sostentamento dall'articolo 25 della legge 222/1985.
Stranieri. A modifica di precedenti criteri, l'Inps fornisce anche una importante precisazione relativa al momento in cui sorge l'obbligo assicurativo al Fondo per i ministri di culto stranieri presenti in Italia. Secondo le norme l'obbligo decorre dall'inizio dell'esercizio in Italia del ministero di culto al servizio di una diocesi italiana. Preso atto che la data di arrivo in Italia è sempre anteriore, anche di diversi giorni, all'inizio dell'esercizio effettivo del ministero – secondo le disposizioni del vescovo che lo accoglie – l'Inps riconosce che nessun contributo pensionistico è dovuto per il tempo intercorrente tra l'ingresso in Italia e l'inizio del ministero nella diocesi.
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