L'invalidità del «don» va all'Inps
giovedì 2 luglio 2009
Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione assegna all'Inps tutti gli accertamenti delle varie forme di invalidità civile. Inoltre, a partire dal prossimo anno, le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità civile (pensioni, assegni, indennità di accompagnamento, cure termali ecc.) devono essere presentate esclusivamente all'Inps.
Termina così la confusa situazione nella quale operavano insieme, ciascuna con un proprio compito, le Regioni, le Prefetture, le Asl, l'Inps e, da ultimo, anche l'Agenzia delle Entrate. Un complesso di regole che ha costretto finora i veri invalidi ad un diabolico gioco dell'oca tra i diversi uffici, peraltro con un risultato economico alquanto deludente. Devono allinearsi al nuovo sistema anche le province autonome di Trento e Bolzano.
Diventa quindi più semplice la procedura per ottenere una prestazione di invalido civile e le pratiche non dovranno più essere trasferite da un ufficio all'altro. Permane sempre il calvario burocratico per accedere all'invalidità (le visite mediche si effettuano sempre presso le Asl ma con la partecipazione obbligatoria di un medico dell'Inps) ma sono buone le premesse per un accorciamento dei tempi di lavorazione delle pratiche e per un unico rapporto degli interessati con gli uffici operativi.
L'invalidità del sacerdote. Il nuovo decreto presenta un particolare interesse per i sacerdoti iscritti al Fondo Clero dell'Inps. Le regole per ottenere la pensione di invalidità del Fondo sono all'ultimo gradino di un'ipotetica scala dell'invalidità pensionabile.
Per due motivi. Malgrado la declamata uguaglianza con le altre forme di previdenza obbligatorie, il Fondo Clero non è stato ancora allineato alla legge 222/1984 che regola oggi l'invalidità pensionabile e che è applicata (per obbligo della riforma Dini) negli altri fondi pensionistici senza eccezioni. E questo relega il Fondo Clero in un limbo previdenziale prossimo all'incostituzionalità.
Secondo, e più grave motivo, perché impedisce ai sacerdoti non solo di ottenere un sostegno economico rapportato alla gravità delle proprie condizioni cliniche ma perfino di non poter ottenere una prestazione di invalidità dell'Inps se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla ordinazione sacerdotale, e quindi dall'iscrizione al Fondo. Si tratta quindi di un vuoto legislativo, poco noto agli stessi interessati, in genere di giovane età, che nessun ricorso, sentenza o atto parlamentare è riuscito finora a colmare, malgrado l'evidente discriminazione. Anche il nuovo decreto governativo non fa luce su questo angolo nascosto del Fondo Clero, tuttavia semplifica le regole al giovane sacerdote per essere eventualmente riconosciuto quanto meno invalido civile. E il costo di questa invalidità peserà come "assistenza" dello Stato, mentre in realtà dovrebbe essere a carico dell'Inps come pensione da contributi che l'ente già possiede a questo fine.
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