Il cumulo è senza limiti
giovedì 13 maggio 2004
Due nuovi "indirizzi" amministrativi regalano a tutti gli iscritti ed ex iscritti al Fondo di previdenza del clero nuove strade per la conquista della pensione. Gli artefici delle novità sono il Ministero del lavoro ed il Comitato di vigilanza del Fondo clero. Il Ministero è intervenuto presso l'Inps, nello scorso mese di gennaio, per confermare che la nuova legge sulla totalizzazione dei contributi versati in più gestioni previdenziali si applica anche agli iscritti al Fondo. Questa precisazione è di portata storica sia per l'autorevolezza della fonte sia perché allinea il Fondo clero alle altre gestioni previdenziali in condizioni di assoluta parità. L'organo di amministrazione del Fondo, nella seduta del 6 maggio scorso, ha approfondito diversi aspetti della dichiarazione ministeriale. Il Comitato ha preso le mosse da questa fondamentale riflessione: nell'estendere al Fondo Clero la totalizzazione il Ministero ha ritenuto di non dover aggiungere alcuna riserva o limitazione alla sua applicazione. è, infatti, un principio generale del diritto che qualora il legislatore ritenga di dovere limitare l'applicazione di una norma è tenuto a farlo in maniera formale ed esplicita. Non essendo stata precisata alcuna limitazione, con la totalizzazione si introducono nel Fondo altre due novità. Ricongiunzione e totalizzazione.Per tutti gli assicurati alle altre gestioni previdenziali, la totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione dei contributi. Si ricorda che la totalizzazione si può chiedere solo all'età del pensionamento ed è sempre gratuita, mentre la ricongiunzione si può chiedere in qualsiasi momento della vita previdenziale, non è sempre gratuita e comporta il trasferimento materiale dei contributi da una gestione ad un'altra. Inserendo la totalizzazione nel Fondo, il Ministero ha di fatto introdotto anche la ricongiunzione, altrimenti non sarebbe possibile la scelta alternativa fra i due sistemi di cumulo. Di conseguenza, la ricongiunzione (regolata dalle leggi 29/79, 45/90 ecc.) diventa un diritto autonomo dei sacerdoti e viene completamente superato il generico divieto di "cumulo" di contributi stabilito per il Fondo nel lontano 1973. Pensione di inabilità. Con la totalizzazione si può maturare la pensione di inabilità della legge 222/1984 per i lavoratori dipendenti. Questa legge è stata ritenuta tanto rilevante da essere imposta, con la riforma pensionistica del 1995, a tutto il sistema previdenziale. Se oggi il Ministero del lavoro asserisce di poter conseguire l'inabilità nel Fondo clero, di fatto vi introduce il riconoscimento dell'invalidità pensionabile della legge 222, altrimenti sarebbe impossibile liquidare l'inabilità applicando la semplice "pensione di invalidità" finora esistente nel Fondo. All'interno della 222, l'inabilità è a sua volta alternativa all'assegno di invalidità, può essere integrata con l'indennità di accompagnamento, può essere prevenuta con le cure termali.
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