Disoccupati, l'onda dei «ridotti»
martedì 24 marzo 2009
L'afflusso travolgente di domande di disoccupazione registrato dall'Inps nei primi due mesi del 2009 è solo un assaggio del compito gravoso che attende l'istituto di previdenza nel corso dei prossimi mesi. Ogni anno, il mese di marzo è per tradizione segnato dalla presentazione delle domande di disoccupazione "con requisiti ridotti", cioè dei sussidi, con regole di favore, riservati alla variegata schiera dei lavoratori precari, stagionali, supplenti della scuola, lavoratori a tempo, soci di cooperative di lavoro, dipendenti delle imprese artigiane, lavoratori passati al part time verticale ecc. La scadenza per chiedere questa particolare indennità, utilizzabile anche dai lavoratori agricoli, è stabilita per legge al 31 marzo. Già la prossima settimana l'Istituto sarà quindi costretto a registrare un picco ancora più alto della richiesta complessiva di sussidi. Non dimenticando, come ha rilevato il Presidente dell'Inps nel corso della Relazione annuale sull'Ente, che già nel 2008 sono stati liquidati 1 milione e 400 mila assegni di disoccupazione.
L'ultima rilevazione dell'Istat sullo stato dell'occupazione a chiusura del 2008 anticipa di fatto l'ondata delle indennità di marzo. Lo scorso anno le persone disoccupate sono aumentate di 120 mila unità, portando il tasso annuale di disoccupazione al 6,7%. Unico sollievo, la disoccupazione femminile in controtendenza. Appena due anni fa, il tasso dei disoccupati era sceso nel primo trimestre al 5,7%, toccando il livello più basso degli ultimi quindici anni.
Le ultime modifiche. Le nuove domande "con requisiti ridotti", in arrivo in questi giorni, si riferiscono in particolare a periodi di disoccupazione tutti riferiti al 2008. Per la precisione, alle attività lavorative durate almeno 78 giornate, anche non continuative, comprese quelle festive e le giornate di congedo per malattia, maternità ecc.
La legge n. 2 dello scorso gennaio ha ritoccato le regole della materia. Ha previsto che la durata massima del trattamento ai lavoratori "sospesi per crisi aziendali od occupazionali" non possa superare 90 giornate di indennità nel corso dell'anno solare. Questo parametro sarà applicato alle indennità liquidate nel 2009 anche se in relazione alle attività svolte nel corso del 2008.
L'importo mensile dell'indennità non può superare gli 858,58 euro lordi (oppure 1.031,93 euro se la retribuzione del disoccupato è stata superiore a 1857,48 euro).
Il nuovo trattamento non si applica ai lavoratori già occupati presso aziende che hanno ottenuto la cassa integrazione. Esclusi anche a) i lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato ed inseriti in sospensioni del lavoro programmate, b) i contratti di lavoro a tempo parziale verticale, c) le dimissioni volontarie, salvo per giusta causa.

In ogni caso, tutti i disoccupati "con requisiti ridotti" devono essere assicurati all'Inps almeno da due anni ed avere almeno un contributo settimanale accreditato prima del 2007.
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