giovedì 15 marzo 2018
Tra le questioni rimaste irrisolte nel corso della legislatura 2013-2018, v'è certamente quella concernente i rapporti tra magistrati e incarichi politici, che si può così riassumere: posto che al magistrato si chiede non soltanto di essere indipendente, ma altresì di apparire ed essere percepito come tale, occorre stabilire quali siano le limitazioni, costituzionalmente ammissibili, ai suoi diritti di partecipare alla vita politica, di militare in partiti e di essere candidato ed eventualmente eletto (o di essere nominato) a cariche politiche.
Emblematica della questione è la vicenda che interessa l'attuale presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, magistrato ordinario in aspettativa per mandato elettorale, rispetto al quale la Procura generale della Cassazione promosse, tempo fa, un'azione disciplinare, incolpandolo di avere ricoperto incarichi dirigenziali in un partito e svolto in esso attività che presupponevano l'iscrizione al medesimo, incorrendo nell'illecito di "iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici", previsto dal decreto legislativo n. 109/2006, emanato in attuazione dell'art. 98 Cost.
La sezione disciplinare del Csm, competente a giudicare su tale incolpazione, ha sollevato, lo scorso novembre, questione di legittimità costituzionale su tale disposizione, nella parte in cui non esclude dal novero dei magistrati destinatari del divieto di iscrizione quelli collocati in aspettativa per espletare mandati elettorali (di sindaco, assessore, presidente di Regione), poiché tali mandati sarebbero connotati da sicuro rilievo politico. Per questi motivi, il caso di specie, secondo la sezione, sarebbe diverso rispetto a un precedente del 2009 (c.d. caso Bobbio, magistrato in quel momento collocato fuori ruolo per lo svolgimento di incarico tecnico), nel quale la Corte costituzionale, con sent. n. 224, ebbe a considerare che l'assolutezza del divieto di iscrizione e partecipazione a partiti – e dunque la sua applicabilità anche a magistrati che non esercitino funzioni giudiziarie – non contrastasse con i parametri costituzionali invocati in quanto correlato a un dovere di imparzialità che graverebbe sul magistrato in ogni momento della sua vita professionale e anche come semplice cittadino. L'udienza pubblica per discutere sul "caso" Emiliano si svolgerà (salvo eventuale rinvio) il prossimo 17 aprile e non è facile prevederne gli scenari: accoglimento interpretativo o interpretativa di rigetto ove il giudice riconosca la bontà del ragionamento del remittente, o addirittura inammissibilità ove si valutasse che, comunque, alcune attività svolte dal magistrato interessato sarebbero da considerare comunque fuori dal collegamento "naturale" tra mandato elettivo e attività politico-partitica. Il bilanciamento tra principi ed esigenze costituzionali così importanti e delicati sembra, tuttavia, richiedere un intervento anche del legislatore.
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