Case di cura in mobilità
giovedì 8 luglio 2004
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso alcune interessanti misure di sostegno ad enti ospedalieri che operano nel settore della sanità privata e che sono gestiti da istituzioni religiose. Un primo decreto concede il trattamento straordinario di cassa integrazione in favore di 420 dipendenti della Fondazione di culto e religione "Istituto Papa Giovanni XXIII", unità di Serra d'Aiello (Cs), sospesi dal lavoro oppure lavoranti ad orario ridotto. Il provvedimento fa seguito ad un accordo intervenuto presso lo stesso Ministero negli ultimi giorni del 2003. La cassa integrazione è stata autorizzata entro un limite di disponibilità finanziaria, mentre il controllo dei flussi di spesa è stato affidato all'Inps. Un secondo provvedimento riguarda la Congregazione "Ancelle della divina provvidenza" - Istituto ospedaliero, Centro di riabilitazione di Bisceglie, interessata alla legge 289/2002 relativa ai lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della sanità privata. Il Ministero del lavoro, con una felice interpretazione della legge che supera i limiti numerici di applicazione, ha autorizzato il pagamento dell'indennità di mobilità a tutti i 448 dipendenti interessati al processo di ristrutturazione in corso. Il trattamento di mobilità potrà essere pertanto riconosciuto ai lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità dall'istituto religioso nell'arco dei quattro anni di validità del beneficio. Inoltre, agli interessati spetta un trattamento pari all'importo massimo dell'indennità di mobilità previsto dalle leggi vigenti per ciascuno degli anni 2004-2007 (e non più l'80% dello stesso importo come previsto inizialmente). A tutti i licenziati nell'anno 2004 l'Inps pagherà pertanto l'indennità nell'importo di 915,94 euro; a questo vanno aggiunti i contributi figurativi utili per la pensione e, se sono presenti i necessari requisiti, anche l'assegno per il nucleo familiare. I lavoratori in mobilità sono tenuti a frequentare i corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dagli enti locali, finalizzati alla ricollocazione al lavoro. La mancata e ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione comporta la perdita dell'indennità di mobilità. Sono tuttavia esentati dal partecipare i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione nell'arco di ventiquattro mesi di pagamento dell'indennità. Possono invece anticipare l'intera mobilità i licenziati che intendono avviare un'attività autonoma oppure associarsi in cooperativa. Il Ministero del lavoro ha precisato che i destinatari del beneficio devono presentare domanda all'Inps entro 68 giorni dal licenziamento, pena la perdita del diritto. I lavoratori in mobilità perfezionano il requisito dell'età per la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne. Raggiungono la pensione di anzianità secondo le norme generali, salvo che si tratti di operai o di lavoratori precoci.
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