Assegni familiari ai co.co.co.
martedì 31 gennaio 2006
I collaboratori coordinati e continuativi oppure a progetto ed i liberi professionisti privi di una cassa di previdenza hanno diritto agli assegni familiari. Niente di diverso dai comuni lavoratori, ma le regole della previdenza consentono agli interessati di poter ricevere gli assegni solo a conclusione dell'anno lavorativo. È quindi possibile chiedere ora gli assegni per l'anno 2005, presentando all'Inps la relativa domanda a partire da domani 1° febbraio. Nuovi iscritti. Accanto alla numerosa categoria dei collaboratori, col passare del tempo, sono state aggiunte altre figure di lavoratori, obbligati ad iscriversi alla gestione separata. Oltre ai venditori porta a porta, sono interessati agli assegni familiari anche gli spedizionieri doganali, i borsisti impegnati in un dottorato di ricerca, gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro e, da ultimi, i collaboratori occasionali i cui compensi superano i 5 mila euro. Contano i redditi. La concessione degli assegni, per i vecchi e per i nuovi iscritti, avviene con le stesse regole dei lavoratori dipendenti (eccettuate le modalità sulla domanda). Seguendo le norme comuni, il reddito dell'intero nucleo familiare del co.co.co. deve essere composto per almeno il 70% da lavoro parasubordinato. Per le famiglie con redditi misti, cioè da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, se non si raggiunge la percentuale del 70% col solo reddito da parasubordinato, si possono sommare ai redditi da collaborazione gli eventuali redditi da dipendente o da pensioni. E questo - ammette l'Inps - vale sia se tali redditi siano conseguiti dai due coniugi sia dal solo lavoratore dipendente. Di conseguenza spettano gli assegni anche nelle famiglie in cui un solo titolare possieda un reddito misto da dipendente e da collaboratore ma non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni. Anche la verifica dei redditi segue le regole in atto per i lavoratori dipendenti
e quindi si contano i redditi percepiti nell'anno solare che precede il 1° luglio 2005. Gli assegni familiari saranno pagati dall'Inps solo per il numero di mesi per i quali risultano versati contributi alla gestione separata dei collaboratori. Indennità di mobilità. I lavoratori in mobilità sono facilmente tentati dalla possibilità di svolgere contemporaneamente collaborazioni di vario tipo, ma cedere alla tentazione può costare caro. Si può perdere, infatti, il diritto alla mobilità, qualunque sia l'importo percepito per la collaborazione. Il livello del compenso integrativo diventa quindi il fattore determinante sulla compatibilità fra i due diversi introiti. Secondo le interpretazioni dell'Inps sulla legge 223/91, in caso di collaborazioni a progetto o di collaborazioni occasionali, non è prevista la sospensione della mobilità, ma solo la decadenza completa dalla relativa indennità. La rigida posizione dell'Istituto è contestata anche da diversi organi periferici dell'ente.
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