mercoledì 21 marzo 2012
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​Attenzione a fare i furbi sulle visite fiscali. Fornire dati incompleti nel certificato di malattia, infatti, può costare al lavoratore la perdita della relativa indennità. Lo ha precisato l’Inps (messaggio n. 4344/2012) in merito ai controlli attivati da imprese e pubbliche amministrazioni. L’istituto ha ribadito che, per consentire il controllo domiciliare (c.d. “visita fiscale”), è fondamentale che il lavoratore verifichi con la massima attenzione e precisione i dati riferiti al proprio indirizzo, in quanto la responsabilità sulla correttezza di tali informazioni ricade unicamente su se stesso che rischia di perdere l’indennità per malattia.L’Inps, oggi, ha la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali dei lavoratori assenti per malattia sia per richieste pervenute da datori di lavoro pubblici privati che pubblici, e anche nel caso si tratti di soggetti non tenuti al pagamento della relativa contribuzione all’istituto di previdenza (è così nel settore pubblico). Tuttavia, mentre per i datori di lavoro privati l’Inps resta l’unico istituto di riferimento, per quelli pubblici permane l’alternativa di rivolgersi alle Asl competenti, sulla base delle modalità previste dalle stesse strutture territoriali. Con riferimento al settore pubblico, l’Inps ha puntualizzato che il servizio di controllo offerto non copre ad oggi l’intero orario di reperibilità previsto per tali lavoratori, essendo possibile effettuare le visite soltanto nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato. Pertanto, con il nuovo sistema di richiesta online il datore  di lavoro può inoltrare domande di verifiche in qualsiasi momento della giornata, cioè nell’arco delle 24 ore; tuttavia, sono elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza solamente le richieste pervenute entro le ore 9 per la fascia antimeridiana ed entro ore 12 per quella pomeridiana. Per quanto riguarda le fasce di reperibilità, i lavoratori sono tenuti a osservare il seguente orario:• settore privato: mattino dalle ore 10 alle ore 12; pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19;• settore pubblico: mattino dalle ore 09 alle ore 13; pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.Per consentire il controllo domiciliare, ha spiegato ancora l’Inps, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità sulla correttezza delle informazioni ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i dati al momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso (il lavoratore rischia di perdere l’indennità per malattia).
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