giovedì 16 giugno 2011
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A fine mese scade il primo appuntamento con il versamento contributi volontari per l’anno 2011. Entro il 30 giugno, infatti, vanno pagati i contributi del I trimestre. Quest’anno, la spesa minima per coprire un anno di contribuzione è di 2.715 euro, e chi è stato autorizzato dopo il 31 dicembre del 1995 deve spendere 390 euro in più. Chi può versare la volontariaI contributi volontari possono essere versati dai lavoratori dipendenti e autonomi, purché non iscritti all’Inps o ad altre forme di previdenza; i lavoratori parasubordinati se non iscritti alla gestione separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria; i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria; i liberi professionisti se non iscritti all’apposita cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta. Sebbene la normativa dispone che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria, l’Inps ha precisato che nel caso dei voucher non vale l’incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale; pertanto, i lavoratori occasionali possono accedere alla volontaria.Perché la volontariaDue le ragioni per versare i contributi volontari: per perfezionare i requisiti contributivi necessari a raggiungere il diritto a una prestazione pensionistica; oppure per incrementare l’importo della futura pensione a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti. Perciò possono avere interesse a versare i contributi volontari soprattutto i soggetti che non hanno più un lavoro: i disoccupati. L’autorizzazionePer effettuare i versamenti volontari occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps, il cui rilascio è però subordinato alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:• sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… ), ; • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto; • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto; • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno. Infine, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata (i lavoratori parasubordinati, come co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.). Non possono, invece, effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta a carico dell’Inps o di altre forme di previdenza obbligatorie (Stato, Cpdel, Inpdai………) o delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:• almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata. Aspetto importante è questo: l’autorizzazione, una volta concessa, non è soggetta a decadenza; per cui i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere sempre ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.Versamenti con i MavDal 10 giugno i contributi volontari non si pagano più mediante il tradizionale bollettino di conto corrente postale, ma esclusivamente utilizzando una delle seguenti modalità:• tramite bollettino Mav; modalità che non comporta commissioni aggiuntive se pagato presso una qualunque banca. L’Inps, in una prima fase, provvede all’invio a tutti i prosecutori volontari di quattro Mav utili al pagamento dei contributi volontari relativi all’anno 2011. In caso di necessità è comunque possibile ottenere l’immediata generazione di un altro MAV dal sito Internet (ww.inps.it);• online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito;• telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando per il versamento la carta di credito; • attraverso il rapporto interbancario diretto (Rid).
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