martedì 8 ottobre 2019
Per assumere chi ha meno di 14 anni, oltre all'autorizzazione dell’Ispettorato, occorre pure che vi sia assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale (genitori o tutore)
Liberi di apparire, non di lavorare
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Minori liberi di apparire in Tv, non di lavorare. L’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (Inl) è obbligatoria, infatti, soltanto nell’ipotesi in cui il minore sia assunto con un rapporto di lavoro, mentre non serve per poter rilasciare un’intervista, anche a titolo gratuito, in un programma televisivo. A precisarlo è stato lo stesso Inl, d’intesa con il ministero del Lavoro nella nota prot. n. 7966/2019 a risposta di una specifica richiesta di chiarimenti circa la necessità dell’autorizzazione (prevista dall’art. 4, della legge n. 977/1967).


Il caso sottoposto all’Inl riguarda, come accennato, il rilascio a titolo gratuito di un’intervista da parte di un minore in un programma televisivo. L’Inl precisa che l’autorizzazione dev’essere rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) nella sola ipotesi in cui sussista un rapporto di lavoro. Infatti, il citato art. 4 prevede il rilascio di tale autorizzazione nel solo caso di «impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo». Analogamente dispone, aggiunge l’Inl, anche il decreto ministeriale n. 218 del 2006, che detta la disciplina (regolamento) sull'impiego dei minori di 14 anni d’età nei programmi televisivi. Infatti, tale regolamento, sebbene trovi applicazione anche al di fuori di un rapporto di lavoro, nel rinviare espressamente alla disciplina contemplata dalla citata legge n. 977/1967, tuttavia, fa espresso riferimento alle sole ipotesi di «impiego lavorativo del minore di anni 14» (art. 4, comma 1), di fatto escludendo l’ipotesi di «non impiego lavorativo».

Si ricorda, infine, che per assumere minori, oltre alla citata autorizzazione dell’Itl, occorre pure che vi sia assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale (genitori o tutore) e che si tratti di attività che non pregiudica la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.





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