lunedì 30 maggio 2011
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Più «pesante» l’una tantum a favore dei familiari di vittime sul lavoro. Per gli eventi verificatisi nel 2011, infatti, l’importo varia tra 6.500 e 22.500 euro con una rivalutazione tra il 30 e il 50% rispetto allo scorso anno, operata dal decreto ministeriale del 15 marzo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 116/2011. 

L’una tantumE’ una prestazione di natura economica in vigore dal 2007, che consiste nel riconoscimento di una indennità una tantum (cioè erogata “una volta sola”) ai nuclei familiari che risultino superstiti di vittime del lavoro, vale a dire coniuge e figli in primo luogo e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. Soggetti beneficiari sono sia i superstiti di lavoratori assicurati all’Inail che i superstiti di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo come, per esempio, militari, vigili del fuoco, forze di polizia, professionisti, ecc. Sono compresi, inoltre, i superstiti di soggetti tutelati dall’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.L’indennità una tantum è erogata su istanza di parte interessata entro 30 giorni da un “accertamento sommario”, condizione procedurale svolta dai servizi ispettivi di ministero del lavoro (direzione provinciale del lavoro) e dall’Inail. L’Istanza può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata a/r e deve:• essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, utilizzando la prevista modulistica Inail; • contenere l’esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento; • includere la “delega” quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.

I valori per il 2011.Con un provvedimento del 15 marzo 2011, il ministero del lavoro ha approvato i valori della prestazione spettanti per gli eventi (i gravi infortuni sul lavoro) verificatisi e/o che si verificheranno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del corrente anno. L’aggiornamento determina un consistente incremento degli importi, così come richiesto dall’Inail (nota 11 ottobre 2010). Le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici invece non vengono modificati.I nuovi importi dell’indennità, come per il passato, sono ripartiti in quattro fasce/misure: A) con un numero di superstiti pari a uno; il nuovo valore è fissato in euro 6.500 (per l’anno 2010 è stato 5 mila euro; euro 3.000 per l’anno 2009; euro 1.500 per gli anni 2007 e 2008); B) con un numero di superstiti pari a due; il nuovo valore è fissato in euro 10.500 (per l’anno 2010 è stato euro 7.500; euro 3.800 per l’anno 2009; euro 1.900 per gli anni 2007 e 2008);C) con un numero di superstiti pari a tre; il nuovo valore è fissato in euro 14.500 (per l’anno 2010 è stato euro 10 mila; euro 4.400 per l’anno 2009; euro 2.200 per gli anni 2007 e 2008); D) con un numero di superstiti oltre tre; il nuovo valore è fissato in euro 22.500 (per l’anno 2010 è stato euro 15 mila; euro 5.000 per l’anno 2009; euro 2.500 per gli anni 2007 e 2008).

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